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Cassazione: legittimità del cumulo di sanzioni amministrative in tema di sospensione di patente di guida



di Eleonora Pividori - Cortedi Cassazione penale, sezione quarta, sentenza n. 12401 del 17 Marzo2014. Conla sentenza n.12401 del 17 marzo 2014 la Corte di cassazione si èpronunciata su una questione concernente l'applicazione dellasanzione della sospensionedella patente di guida.La disposizione di tale sanzione amministrativa è prevista, per unperiodo da sei mesi a due anni, sia dall'art. 186, comma 7, d.lgs.30 aprile 1992, n. 285, che dal successivo art. 187, comma 8, perl'ipotesi di rifiuto alla sottoposizione degli accertamenti,rispettivamente, per gli illeciti di guida in stato di ebbrezza esotto l'effetto di stupefacenti.

Nellaspecie, il procuratore Generale della Repubblica ha impugnato lasentenza di primo grado, che ha riconosciuto l'imputato colpevoledei summenzionati reati, in quanto incorsa nella violazione di leggeper erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente di guida. Nei motivi di ricorso sievidenzia che la durata della sospensione non potesse essereinferiore ad un anno – e non, come ha trovato applicazione nellaspecie, pari a sei mesi – essendo due i reati in riferimento aiquali la sanzione è applicata e considerato che ciascuno di essi necomporta la disposizione per un minimo di sei mesi.

Ritenendola censura fondata, la quarta sezione della Suprema Corte harichiamato il principio giurisprudenziale precedentemente elaboratosecondo cui "qualorail giudice penale debba applicare la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida prevista inrelazione ad una pluralitàdi reati, nonsolo non potrà contenere la durata della sanzione al di sotto deiminimi di legge previsti per ciascun addebito, ma dovrà altresì"cumulare"i vari periodi previsti per ciascun reato, così poi da determinaredefinitivamente la durata della sospensione della patente di guida"(cfr, Cass., Sez. 4^, sent. n. 33691 del 3.06.2003, Rv. 229097).Nella pronuncia si sottolinea che “ilcumulo dellesanzioni amministrativenon possono applicarsi discipline tipicamente penalistiche,finalizzate o a limitare l'inflazione di pene eccessive(art.81 c.p.)o ad evitarerestrizioni troppo ampie della libertà personale, mentre nessunalimitazione è prevista in caso di cumulo di sanzioniamministrative”.


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Data: 23/05/2014 16:00:00
Autore: C.G.