Cassazione: valenza dei risultati del test per la misurazione del tasso alcolemico e poteri accertativi dei pubblici ufficiali
di Eleonora Pividori - Cortedi Cassazione penale, sezione quarta, sentenza n. 13999 del 25 Marzo2014. Laquarta sezione della Corte di cassazione si è pronunciata sullemodalità diaccertamento dello stato di ebbrezza,in riferimento al reato di cui all'art.186 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice dellastrada”), ed in particolare sulla prestazionedel consenso, da partedell'imputato, al prelievo ematico da cui è rilevato il valoredel tasso alcolemico presentenel sangue al momento della guida.
Inparticolare, il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna pervizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione del comma2, lett. c, dell'art. 186 c.d.s., disposizione che prevede la piùgrave violazione del divieto di guida in stato di ebbrezza. Neimotivi di ricorso viene evidenziato che la misurazione compiutatramite alcoltest fosse inutilizzabile, in quanto, oltre ad averprodotto due risultatidiversi nell'arco dipochi minuti, era stata effettuata a distanza di mezz'ora dalmomento della guida. Il difensore dell'imputato ha sottolineato,dunque, come non potesse ritenersi integrato il superamento deilimiti di alterazione alcolica sanciti dalla predetta disposizione(pari a 1,5 grammi di alcool per litro), stante l'assenza di unpreciso riscontro dinatura scientifica.Alla luce di questa considerazione, il giudice “avrebbedovuto… ravvisare l'ipotesi più lieve, non essendo possibilesostenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la condottadell'agente rientrasse nell'ambito di una delle altre due previstedalla norma”.
Igiudici di legittimità, confermando il principio più volte espressoal riguardo, hanno affermato che lo stato di ebbrezza possa essereaccertato “per tuttele ipotesi attualmente previste dall'art. 186 C.d.S., con qualsiasimezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentementedall'accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l'ipotesipiù lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertatoil superamento della soglia minima, non sia possibile affermare,oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientrinell'ambito di una delle altre ipotesi che conservano rilievo penale”(Sez.4, n.28787 del 9/06/2011, P.G. in proc. Rata, Rv.250714; Sez.4,n.45122 del 6/11/2008, Corzani, Rv.241764).
Inriferimento, poi, alla distanza intercorsa fra la guida el'accertamento dello stato alterativo, viene rilevato che “ildecorso di un intervallo… di alcune ore tra la condotta …incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario, aifini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di rilievopenale, verificare la presenza di altri elementi indiziari”.Inoltre, nella pronuncia si dà atto che l'esistenza di uno iatotemporale fra i due momenti in parola debba considerarsi inevitabile,“potendosi ritenere logico sostenere che un lasso ditempo di circa mezz'ora non condizioni la validità del rilevamentomediante alcoltest” (Sez.4,n.21991 del 28/11/2012, dep. 22/05/2013, Ghio, Rv.256191).
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Autore: C.G.