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Cassazione: l'eccezione di inadempimento e la ripartizione dell'onere della prova



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 8736 del 15 Aprile2014.

Ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (eccezione diinadempimento), in materia di rapporti obbligatori, ildebitore convenuto può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.Sarà invece onere del creditore che si è costituito in pendenza digiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (nel caso dispecie, opposizione proposta dai committenti di lavori edilizi afronte del decreto ingiuntivo ottenuto dall'azienda esecutrice)provare il proprio adempimento, e ciò anche nel caso in cui non siacontestato l'inadempimento totale ma solo il non esatto adempimento. Confermatoil decreto ingiuntivo opposto sia in primo che in secondo grado, gliinteressati proponevano ricorso in Cassazione.

La SupremaCorte, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, ha confermato la tesiprospettata dal ricorrente-opponente, e cioè di come sia sufficienteche il debitore, sollevando eccezione di inadempimento, alleghisemplicemente tale inadempimento a carico della controparte; saràpoi il creditore che, a fronte di eccezione di inadempimento, dovràallegare sia il proprio adempimento che l'inesattezza dell'altruiadempimento; a questo punto sarà nuovamente onere del debitoreprovare il proprio corretto adempimento. Il ricorso è accolto e lasentenza cassata con rinvio.

Nel caso di specie gli opponenti lamentavano la mancata consegna di alcune tavole progettuali realizzate da uno studio di progettazione di interni e si erano posti quindi al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento delle prestazioni professionali relative alla progettazione di opere di ristrutturazione.

Nella parte motiva della sentenza la Corte ricorda che chi intenda avvalersi dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 del codice civile può limitarsi semplicemente a dedurre l'altrui inadempimento mentre la controparte "al fine di neutralizzare l'eccezione, ha l'onere di provare il proprio adempimento".

Data: 23/04/2014 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi