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Cassazione: definizione giuridica di “ramo d'azienda” ed efficacia del licenziamento dovuto a suo trasferimento



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 8756 del 15 Aprile 2014. Il licenziamento o del trasferimento del contrattoper cessione di ramo d'azienda è legittimo nel caso in cui lacessione riguardi effettivamente un intero ramo produttivo,dotato di autonomia funzionale, e non di meri meri immobilisprovvisti di adeguata dirigenza tecnica. E' quanto ha stabilito laCassazione nella sentenza in oggetto, pronunciandosi su ricorsopromosso da un datore di lavoro a cui un dipendente aveva contestato il licenziamento.

Secondo l'aziendaricorrente il giudice del merito avrebbe confuso i concetti di“autonomia funzionale” e di “consistenza” delramo d'azienda ceduto. Sempre a detta del ricorrente sarebbe prevalso ilconcetto di organizzazione, senza che il giudice del meritopotesse legittimamente fermarsi ad un esame quantitativo del prodotto,ritenuto nella specie esiguo, dunque insufficiente.

La Corte ricorda che secondogiurisprudenza costante, l'art. 2112 codice civile presuppone che sianotrasferiti, “nella loro funzione unitaria e strumentale, benimateriali destinati all'esercizio dell'impresa, ovvero strutture atal fine organizzate”. Ciò perchè la cessione non puòridursi ad un mero trasferimento di beni immateriali, anche se questinon vengono a priori esclusi. In ogni caso, per ramo autonomod'azienda, suscettibile di trasferimento, deve ritenersi “ognientità economica organizzata in maniera stabile che, in occasionedel trasferimento, conservi la propria identità; il che presupponeperò una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma enon anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione deltrasferimento. La prova della sua sussistenza grava suldatore di lavoro interessato. Il ricorso è rigettato.

Data: 29/04/2014 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi