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Circolazione stradale: Cassazione, l'automobilista deve preoccuparsi anche della possibili irregolarità di comportamento di terzi



Corte di Cassazione,Sezione IV Penale, sentenza 13 febbraio – 11 aprile 2014, n. 16059

Condannato alla pena di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione, l'uomo ritenuto colpevoledel reato ascritto di omicidio colposo, commesso in violazione delle norme atutela della circolazione stradale e di guida in stato di alterazione da sostanzestupefacenti, per aver nella specie, nel mentre era alla guida del suomotociclo, urtato un pedone che stava attraversando la strada. L'imputato stavasuperando sulla sinistra le macchine ferme in colonna, procedendo ad unavelocità di circa 37 km/h,ritenuta non prudenziale in relazione alla manovra scorretta che stavacompiendo. E, pertanto, sia il tribunale che la corte d'appello ritenevano la suaresponsabilità in merito al fatto così addebitato.

In particolare la Corte d'Appello aveva ritenuto la responsabilitàdell'uomo “per aver tenuto una velocità non in assoluto eccessiva, maimprudente rispetto alla concreta situazione e cioè in relazione alla manovrache stava compiendo; egli infatti si era spostato sulla sinistra per effettuareil sorpasso dei veicoli incolonnati e in tale situazione gli competeva undovere di maggiore attenzione e prudenza per evitare ogni eventuale pericoloche si potesse verificare, come nella specie avvenuto”.

Proponeva pertanto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputatocontestando la responsabilità dello stesso in ordine ad entrambe le ipotesi di reatoascritte; ed in particolare, per quanto riguarda l'alterazione psicofisica, la presenzadi cannabinoidi, - diceva -. è stata accertata soltanto attraverso l'esamedelle urine, esame che può dimostrare soltanto la pregressa assunzione disostanze stupefacenti e non la attualità del fatto che la persona si trovasse,al momento dell'incidente, sotto l'influenza dei cannabinoidi. Deve pertantoescludersi la responsabilità dell'imputato sul punto. Parimenti deve escludersi laresponsabilità del ricorrente per l'incidente cagionato in danno al pedone, dalmomento che quest'ultimo era uscito all'improvviso dalla fila di autoincolonnate, con modalità tali da non essere visibile da parte dell'imputato,di modo che non era possibile alcuna manovra atta ad evitare l'investimento”.

La pronuncia della Cassazione in breve.

“Occorre rilevare che secondola più attenta e recente giurisprudenza di questa Corte (sez. IV 23.9.2013n.39160 Rv. 256830; sez. IV 11.6.2009 n. 41796 rv. 24553; sez. IV 11.8.2008 n.33312 rv. 241901) “il reato di cui all'art. 187 c.d. strada è integrato dallacondotta di guida in stato d'alterazione psicofisica determinatodall'assunzione di sostanze e non già dalla mera condotta di guida tenuta dopol'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio diresponsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione disostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causatoda tale assunzione. Ai fini dell'accertamento del reato è dunque necessario siaun accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino lasituazione di alterazione psico-fisica al momento del fatto contestato. Talecomplessità probatoria si impone in quanto le tracce degli stupefacentipermangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivoin relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che,pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione”. "Devedunque essere annullata sul punto la sentenza impugnata con rinvio al giudicedi merito che valuterà se sussistano altre circostanze, riferite dagli agenti ocomunque desumibili dal comportamento dell'imputato, sulla cui base possa affermarsiche il medesimo fosse in stato di alterazione al momento dell'incidente".

Quanto, invece, alla responsabilità perl'incidente, il ricorso non merita accoglimento.

"Correttamente il giudice di primo grado ha rilevato, e la corte diappello ha confermato, che il conducente di un veicolo ha un generale dovere diattenzione nei confronti dei pedoni in prossimità di un semaforo, essendosempre possibile che si verifichi l'attraversamento fuori del passaggiopedonale, comportamento che, se pure imprudente, non è eccezionale oassolutamente imprevedibile. Il motociclista, spostandosi sul lato sinistrodella carreggiata per sorpassare i veicoli incolonnati creava a sua volta unasituazione di pericolo nella circolazione e doveva dunque prestare la massimaattenzione e rallentare in modo da essere sempre in condizione di arrestare ilproprio veicolo, anche a fronte di una possibile situazione di emergenza, ineffetti verificatasi a seguito della condotta del pedone, ed in tal senso lavelocità da lui tenuta se pure inferiore al limite consentito, risultava nonprudenziale. La motivazione è corretta: la misura della diligenza che sipretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi aciascun utente, al fine di controbilanciare la intrinseca pericolosità dellaspecifica attività considerata, peraltro assolutamente indispensabile alla vitasociale e sempre più in espansione, una condotta di guida di assoluta prudenzadella quale fa parte anche l'obbligo di preoccuparsi della possibileirregolarità di comportamento di terze persone. Il principio dell'affidamento,nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportunotemperamento nell'opposto principio, già sopra richiamato, secondo cui l'utentedella strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utentipurché rientri nel limite della prevedibilità. Non censurabile dunque è ilritenuto concorso di colpa”.

Data: 17/04/2014 12:00:00
Autore: Sabrina Caporale