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Cassazione: illegittimo il licenziamento del lavoratore invalido non preceduto dall'accertamento della Commissione medica



La Corte diCassazione, con sentenza n. 8450del 10 aprile 2014, ha ricordato che "il licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativasul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa econtrattuale sol quando è motivato dalla comuni ipotesi di giusta causa egiustificato motivo, mentre, quando è determinato dall'aggravamento dell'infermitàche ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenzadelle condizioni previste dalla L. n. 482 del 1968, art. 10 ossia la perditatotale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumitàdegli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall'appositacommissione medica".

Taleprincipio di specialità - hanno precisato i giudici di legittimità - varibadito anche in relazione alla nuova normativa, con riguardo alle condizionie modalità ivi previste.

"Laverifica di tali condizioni, poi, è categoricamente riservata alla competenzadella apposita commissione, che valuta le condizioni stesse in funzione dellamaggior tutela riservata ai disabili (per i quali ai fini della risoluzione delrapporto è necessaria la definitiva impossibilità di reinserimento all'internodell'azienda anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione dellavoro)".

Nelcaso preso in esame dai giudici di Piazza Cavour, la Corte di Appello,riformando la pronuncia di primo grado, aveva dichiarato l'illegittimità dellicenziamento intimato da una Società nei confronti di un lavoratore invalido,condannando la società a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli ildanno subito.La Corte territoriale aveva riformato la sentenza del primogiudice per non aver considerato che il lavoratore era stato assunto comesoggetto invalido avviato al lavoro tramite le apposite liste di collocamentodei disabili e che, per tale qualità, il recesso poteva ritenersi legittimosolo in presenza delle condizioni previste dall'art. 10 della L. n. 68 del 1999.

LaSocietà nel ricorso in Cassazione, obietta che, su iniziativa del lavoratore,la Commissione medica non l'aveva dichiarato completamente inabile al lavoro,bensì abile con la limitazione di evitare la "prolungata stazione eretta".Poiché però nell'organizzazione aziendale non vi erano posizioni lavorativecompatibili con tale limitazione era stato necessario licenziare il lavoratore.

Ilmotivo - si legge nella sentenza - è infondato per le ragioni correttamenterichiamate dalla Corte territoriale poiché nella specie "è pacificoche il licenziamento del lavoratore non è stato preceduto da un accertamentoeffettuato dalla Commissione di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 4, integrataa norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1, co 4, dellaL. n. 68 del 1999, che abbia valutato, sentito anche l'organismo di cui al D.Lgs.n. 469 del 1997, art. 6, co. 3, come modificato dall'art. 6 della L. n. 68 del1999, la definitiva impossibilità di reinserire il lavoratore all'interno dell'azienda,anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro."

Lapronuncia della Corte territoriale, dunque, ha fatto corretta applicazionedelle norme di diritto cui è sussumibile la fattispecie concreta.

Data: 17/04/2014 10:50:00
Autore: L.S.