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Cassazione: legittimo assoggettare a Iva il rimborso spese postali nelle bollette Telecom



di Licia Albertazzi - Cassazione Civile,sezione terza, ordinanza n. 8223 dell'8 Aprile 2014. Già la Suprema Corte erain precedenza intervenuta, a più riprese, sulla questionedell'assoggettabilità a regime Iva degli importiaddebitati dalla Telecom agli utenti relativamente al rimborsodelle spese postali, anticipate per conto degli stessi clienti.La tesi dei ricorrenti partiva dall'assunto dell'art. 15 del D.p.r.633/1972, in tema di disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.L'art. 15 del d.p.r. Sopra citato elenca le ipotesi in cui le sommenon concorrono a formare la base imponibile, dunque non sono soggettead Iva. Testualmente: 1)le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità perritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi delcessionario o del committente; 2) il valore normale dei beni ceduti atitolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originariecondizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta adaliquota più elevata; 3) lesomme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome eper conto della controparte, purché regolarmente documentate;4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia statoespressamente pattuito il rimborso alla resa; 5) le somme dovute atitolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto”.


La Cassazione ribadiscedunque il principio di diritto già formulato, secondo il quale“poichè il costo sopportato per l'anticipazione della spesasostenuta nei confronti delle Poste Italiane dalla Telecom per laspedizione della fattura a mezzo del servizio postale, prevista dallecondizioni generali di contratto come costo da addebitare a caricodell'utente, non è, in mancanza di previsione nelle condizionicontrattuali, un'anticipazione eseguita in nome e per contodell'utente, ma solo un'anticipazione per conto (e nell'interesse)dello stesso e, dunque, (…) trattandosi di spesa per l'esecuzionedella prestazione” la Telecom legittimamente “ricaricadetta spesa dell'Iva e ciò ancorchè la Telecom sopporti la spesa dispedizione verso le Poste Italiane in regime di esenzione ai sensidell'art. 10 n. 16 dello stesso d.p.r.”. La differenzatra spesa sostenuta in nome e per conto e anticipazione dispesa è sottile ma determina, dal punto di vista giuridico, lasostituzione o meno di un soggetto giuridico; sostituzione che, nelcaso di specie, non sussiste, trattandosi di una mera anticipazionedi somme nell'interesse di terzi. La sentenza in oggetto offre anchealtri spunti di riflessione, precisamente in merito all'opportunitàdi riunione dei processi e relativamente all'elezione didomicilio presso il rappresentante legale al fine della notificadegli atti processuali.

Data: 13/04/2014 11:50:00
Autore: Licia Albertazzi