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Cassazione: responsabilità del direttori dei lavori per l'infortunio occorso all'operaio



"Nei casi di controversie per infortuni sul lavoro allorquandoun danno di cui si chiede il ristoro è determinato da più soggetti, ciascunodei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'eventodannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c.fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ognuno di essi èchiamato a rispondere. Ed infatti sia in tema di responsabilità contrattualeche di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso èricollegabile eziologicamente a più persone è sufficiente ai fini dellasuddetta solidarietà, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorsoin modo efficiente a produrlo, stante i principi che regolano il nesso dicausalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni(patrimoniali e non) da risarcire".

Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione che,con sentenza n. 8372 del 9 aprile 2014, ha dichiarato responsabile in solidocon i vertici dell'azienda il direttore dei lavori di un cantiere per l'incidentedi un operaio.

La SupremaCorte ha altresì precisato che "ai fini dell'applicabilità dell'art. 2049 c.c., non è più richiestol'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligodel debitore, né la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autoredell'illecito e il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecitostesso con le mansioni svolte dal dipendente, essendosi già da tempoconsolidato il diverso principio alla cui stregua ai fini dell'applicabilitàdell'art. 2049 c.c., è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, nelsenso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale daagevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se ildipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché semprenell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta deltutto estranea al rapporto di lavoro. Nell'ottica descritta, la fattispecieastratta regolata dalla massima giurisprudenziale citata appare pienamentesovrapponibile alla ipotesi concreta accertata dalla Corte territoriale, poichéva chiaramente affermato il principio che l'art. 2049 c.c. risulta applicabile ognivolta che sussista una relazione qualificata tra l'attività del"padrone" o del "committente" e il comportamentodell'ausiliario.".

Data: 12/04/2014 09:00:00
Autore: L.S.