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La condizione di non vedente non è di per sé sufficiente a dedurre l'incapacità a sottoscrivere un atto.



Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza 18 febbraio – 9aprile 2014, n. 8346

Ancora una volta sul tema del testamentodel non vedente, la Cassazione ribadisce quanto già in precedenza e più volteaffermato dagli stessi giudici della Corte.“La condizione di non vedente non è di per sé sufficiente a dedurrel'incapacità di quest'ultimo alla sottoscrizione di un atto, atteso che, come èstato già in precedenza ribadito da questa Corte -, le disposizioni di cui agliartt. 2 e 4 della legge 3-2-1975 n. 18 in tema di atti sottoscritti da soggetti nonvedenti sono tali da escludere la legittimità dell'affermazione secondo laquale detta condizione fisica sia "ex se" sufficiente a giustificarela mancata apposizione della propria firma su di un atto da parte del cieco,considerando, viceversa, il nostro ordinamento tali soggetti come personedotate, in linea di principio, della capacità di firmare atti che liriguardino; ne consegue che un testamento pubblico non sottoscritto dal nonvedente non può essere dichiarato valido sull'erroneo presupposto dell'idoneitàa costituire utile succedaneo alla sottoscrizione la mera dichiarazione resadal testatore al notaio rogante (e da questi trasfusa nell'atto) di essereimpossibilitato a sottoscrivere perché cieco, nella mancanza di qualsiasiverifica in ordine alla concreta correlabilità a tale "status" di unaeffettiva e non ovviabile incapacità a vergare la propria firma e, quindi, diogni accertamento sulla effettiva veridicità e valenza di tale professione diincapacità a sottoscrivere che, viceversa, va in concreto riscontrata edaccertata” (Cass. 9-12-1997n.12437).

Il caso in esame, in verità, riguardava proprio l'ipotesi diun testamento pubblico non sottoscritto dal testatore perché non vedente e rogatoda un notaio che così concludeva l'atto pubblico: “ll sig.(..) mi dichiara di non poter firmare l'atto in quanto affetto da totalececità".

Data: 12/04/2014 09:40:00
Autore: Sabrina Caporale