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Le risultanze del documento unico di regolarità contributiva non possono essere disattese nè dalla stazione appaltante nè dal Giudice amministrativo



di Gerolamo Taras - E' quanto emerge dalla sentenza n. 01468/2014 del Il 26/03/2014, con la quale la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto, giudicandolo infondato, ilricorso in appello proposto dalla Societa'Tradeco S.R.L., contro il Comune di Conversano neiconfronti di Lombardi Ecologia s.r.l., per la riforma dellasentenza del T.A.R. Puglia – Bari - Sez. II, n. 225 del 13 febbraio 2014,concernente l' affidamento dei servizi spazzatura, raccolta e trasporto rifiutiurbani.


La società Tradeco, davanti al TAR, aveva contestato la legittimità dell'aggiudicazionedell'appalto in favore della società Lombardi Ecologia s.r.l. in quanto, quest'ultima, sarebbe stata priva del requisito di regolarità contributiva.

Circostanza,erroneamente, non riscontrata, a detta di Tradeco, dai primi giudici, a causadi un'omessa o superficiale valutazione del materiale probatorio versato inatti ovvero di un'insufficiente ed inadeguata istruttoria, oltre che di unamotivazione approssimativa, lacunosa e assolutamente non condivisibile.

Di qui il ricorso in appello.


Come in precedenza il TAR, anche il Consiglio di Stato ha considerato sufficiente, a dimostrare laregolarità della posizione contributiva della società aggiudicataria delservizio, i diversi durc agli atti, rilasciati da I.N.A.I.L. – I.N.P.S. neiquali veniva evidenziata la regolaritàdei versamenti assicurativi e contributivi.

“Com'è noto il documento unico di regolaritàcontributiva è una dichiarazione di scienza che si colloca fra gli atti dicertificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo didati in possesso dell'ente, assistiti da pubblica fede ai sensi dell'articolo2700 c.c. e facenti pertanto prova fino a querela di falso; le inesattezze o gli errori contenuti indetto contenuto, investendo posizioni di diritto soggettivo, possono esserecorretti solo dal giudice ordinario o all'esito della proposizione dellaquerela di falso o a seguito di un'ordinaria controversia in materia diprevidenza ed assistenza obbligatoria (Cons. St., sez. V, 17 maggio 2013, n.2682).

“L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con lasentenza n. 8 del 4 maggio 2012 ha tra l'altro precisato quanto al contenutodel d.u.r.c. che “la valutazione compiuta dagli enti previdenziali siavincolante per le stazioni appaltanti e preclusa, ad esse, una valutazioneautonoma” e che “…la mancanza di d.u.r.c. comporta una presunzionelegale iuris et de iure di gravità delle violazioni previdenziali”,enunciando poi il principio di diritto secondo cui “ai sensi e per glieffetti dell'art. 38, comma 1, lett. i), d. lgs. n. 163 del 2006, anche neltesto vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituisconocausa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme inmateria previdenziale e assistenziale, lanozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per casodella stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina del documentounico di regolarità contributiva; neconsegue che la verifica della regolarità contributiva delle impresepartecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con lapubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cuicertificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti che non possonosindacarne il contenuto”.

“Ciò posto, stante la (più volte) attestata regolaritàcontributiva della aggiudicataria l'amministrazioneappaltante non avrebbe potuto esimersi dal procedere all'aggiudicazionedefinitiva in sua favore dell'appalto di cui trattasi, non avendo alcun poteredi valutazione di fatti o circostanze, quali quelli evidenziati dalla societàappellante, che il documento unico di regolarità contributiva non ha ritenuto rilevanti;ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riguardo ai poteri del giudice amministrativo che,in virtù della natura certificatoria e del valore fidefaciente del contenutodel predetto documento unico di regolarità contributiva non può liberamenteapprezzare fatti e circostanze asseritamente indici di irregolaritàcontributiva, fermo restando ovviamente la facoltà della parte interessata difar eventualmente valere nelle competenti sedi giudiziarie la falsità materialeo ideologica del contenuto del predetto documento”.

Tutt' al più “sarebbespettato alla società appellante, nel rispetto del fondamentale principiodell'onere della prova, dimostrare (comunque davanti al giudice ordinario),eventualmente anche per indizi, gravi, precisi e concordanti, che alla(eventuale) mancanza dell'accentramento delle posizioni assicurative presso lasede di Bari si sia accompagnato anche il mancato dialogo tra le sedi degliistituti (I.N.A.I.L. – I.N.P.S.) e che ciò avrebbe dato luogo ad un documentounico parziale ed infedele.


Per il giudice d' Appello sono destituiti difondamento anche i rimanenti motivi di gravame che avevano riproposto laquestione dell'asserita manifesta erroneità, illogicità ed irragionevolezza deipunteggi attribuiti alla offerta tecnica della società appellante rispetto aquelli assegnati all'offerta dell'aggiudicataria.

Infatti per consolidato indirizzo giurisprudenziale … anche “le valutazioni operate dallecommissioni di gara delle offerte tecniche presentate dalle impreseconcorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratteal sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sianomanifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondatesu di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, evenienze tutteche non sussistono nel caso di specie … Le critiche spiegate dall'appellantecirca la presunta sopravvalutazione dell'offerta dell'aggiudicataria el'ingiustificata sottovalutazione della propria fondandosi su considerazioni evalutazioni di carattere soggettive, sono prive di qualsiasi obiettivoriscontro, e si risolvono pertanto in un mero inammissibile dissenso allevalutazioni della commissione di gara”.

Data: 04/04/2014 15:00:00
Autore: Gerolamo Taras