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Cassazione: debito di valuta, debito di valore e modalità di calcolo degli interessi in sede processuale



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 7697 del 2 Aprile2014. Qual è la natura giuridica dell'indennizzo che, inforza del contratto di polizza posto in essere, la compagnia diassicurazione deve al danneggiato di sinistro stradale? Ladifferenza tra debito di valore e debito di valuta ècentrale: nel primo caso “l'oggetto della prestazione è aborigine una somma di denaro determinata o determinabile mediante unamera operazione aritmetica”; nel secondo, “non ha oggettouna somma liquida o agevolmente liquidabile, perchè per individuarel'obbligazione che il debitore deve adempiere è necessariaun'operazione di conversione in moneta del valore di un bene diversodal denaro: è necessario, cioè, monetizzare quel bene”. “Nederiva che, fino alla liquidazione definitiva, l'importo dovuto variain dipendenza delle oscillazioni del prezzo del bene della vitaconsiderato”. Il debito di valore si converte in debito divaluta solo al momento della liquidazione. Questo è ciò cheaccade alla somma dovuta per il risarcimento del danno derivante dasinistro stradale.

Nelcaso in oggetto la moglie dell'assicurato, deceduto a seguito diincidente stradale, ha convenuto la compagnia assicurativa del maritopoiché la stessa si era rifiutata di corrisponderle il risarcimentodel danno così come previsto dal contratto di polizza. Nella speciela compagnia di assicurazione aveva omesso di attivarsi al fine diespletare idonea istruttoria in grado di quantificare il dovuto,sulla base di una clausola contemplante l'inoperabilità delrisarcimento nei confronti degli eredi. Tale clausola è stataritenuta vessatoria da parte del giudice del merito poiché nonportata ad esplicita conoscenza dell'assicurato, né firmata a parteper presa visione così come dispone normativa contrattuale. Aseguito di varie vicende processuali, sfociate in un primo rinvioalla Corte d'appello operato dalla Cassazione – la quale si era giàpronunciata sulla questione enunciando il seguente principio didiritto: “in tema di sinistristradali deve ritenersi che l'indennizzo dovuto al danneggiatodalla compagnia assicurativa sia un debito di valore che si trasformain debito di valuta con il passaggio in giudicato della sentenza cherende definitiva la liquidazione, con interessi e rivalutazionemonetaria dovuti dalla data della domanda fino a quella dellasentenza definitiva” - laricorrente propone nuovamente la questione alla Suprema Corte poichéil giudice del merito avrebbe errato nell'applicare il principiosopra riportato. Egli avrebbe dovuto infatti computare, al fine delcalcolo degli interessi, anche il periododel primo rinvio, poiché di fattonon si sarebbe giunti a sentenza definitiva di condanna. Il momentoin cui il debito di valore si trasforma in in debito di valuta èquello della sua liquidazione: dunque, solo in caso di passaggioin giudicato della sentenza che nestabilisce l'importo definitivo. Il ricorso è integralmente accolto.

Data: 07/04/2014 19:00:00
Autore: Licia Albertazzi