Cassazione: illegittimo il licenziamento in mancanza di prova delle assenze del lavoratore
LaCorte di Cassazione, con sentenza n. 7108 del 26 marzo 2014, haaffermato che è da ritenersi corretta l'esclusione della giusta causa o delgiustificato motivo di licenziamento qualora non risultino dagli atti delgiudizio elementi di prova che dimostrino le assenze ingiustificate asseritedal datore, intese nella loro materialità.
Inparticolare la Suprema Corte ha ricordato che "il datore di lavoro, su cuia norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova dellagiusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nelcaso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata dellavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sulpiano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sullavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza ein particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile."
Tuttavia "solo la pacifica verificazionedell'assenza esonera il datore di lavoro all'onere della prova impostoglidall'art. 5 della citata legge (comportando, dall'altra parte, che illavoratore inadempiente possa liberarsi della responsabilità provando la nonimputabilità della mancata prestazione).".
Nellaspecie - evidenziano i giudici di legittimità - non risultano dagli atti delgiudizio elementi di prova che dimostrino le assenze asserite dal datore,intese nella loro materialità, essendo peraltro tali assenze contestate nelprocesso dal lavoratore. Né può ritenersi sufficiente a dimostrare le assenzela mera indicazione delle stesse nell'atto di contestazione disciplinare,restando altresì irrilevante la mancata adduzione di giustificazioni da partedel lavoratore in sede disciplinare.
Data: 31/03/2014 09:40:00Autore: L.S.