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Cassazione a Sezioni Unite: precisazioni sul risarcimento del danno per irragionevole durata del processo



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile a Sezioni Unite, sentenza n. 6312 del 19 Marzo 2014. LeSezioni Unite si pronunciano circa la delicata questione dell'equariparazione per indebitoprotrarsi della durata processuale. La domanda volta all'ottenimentodi somme a titolo di equa riparazione del danno, provocato dalgiudice per eccessiva durata del processo (in questo caso, unprocesso amministrativo) può riguardare soltanto tale processo in sée non il ritardo nel pagamento conseguito alla condanna. Pervalutare se sussiste ulteriore responsabilità per irragionevolezzadella durata del processo occorre esaminare non l'entità temporaledel ritardo nel pagamento quanto la durata del processo esecutivoincardinato al fine del recupero delle somme: se esso risulta didurata inferiore ai tre anni e si è concluso con ordinanza diassegnazione del credito, allora dovrà essere rigettata la secondadomanda di risarcimento per equa riparazione. Questo l'importanteprincipio enunciato dalla Corte.


Nel caso di specieappunto il privato, dopo aver ottenuto dalla Corte d'Appello decretodefinitivo di condanna ex legge 89/2001 (c.d. Legge Pinto) haesperito nei confronti dell'amministrazione giudiziaria competenteulteriore azione esecutiva volta al recupero delle somme dovute.Poichè si tratta di nuovo e autonomo processo, nellavalutazione della durata dello stesso valgono i medesimi principigeneralmente applicati; in mancanza dei presupposti, non è dunquepossibile ottenere pronuncia di condanna dell'amministrazionecompetente alla rifusione di una seconda somma a titolo di ristoro.Precisano infatti le Sezioni Unite che l'indennizzo per il dirittoall'esecuzione delle decisioni interne deve essere fatto valeresoltanto mediante ricorso diretto alla Corte Europea dei Dirittidell'Uomo. Risulta chiaro dalla lettera della sentenza – laquale si articola in diversi punti e della quale è in questa sedeoperata un'estrema sintesi - come sia necessario distinguere tra unaprima “fase” di cognizione da una seconda “fase” diesecuzione forzata, procedimenti tra loro distinti e autonomi. Ilricorso è rigettato.

Data: 31/03/2014 14:40:00
Autore: Licia Albertazzi