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Cassazione: nuovi poteri del giudice nel regolamentare le visite del genitore non convivente



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 6311 del 19 Marzo2014. La precedente formulazione dell'art. 119 l.151/1975 (legge di riforma del diritto di famiglia) prevedevadeterminati poteri del giudice, limitati tuttavia almantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, nonché “perla tutela degli interessi patrimoniali di lui”. Era esclusodalla lettera normativa tutto ciò che concerne propriamente ilregime di affidamento del minore, dunque anche alle modalità e allafrequenza delle visite garantite al genitore non convivente. Inquesto senso tuttavia tale disposizione è stata integrata dal d.lgs.154/2013, in vigore dal 7 Febbraio 2014, ed in particolare modificatadal suo art. 34. Oggi il giudice può quindi espressamente statuirein merito all'affidamento dei figli della coppia separata odivorziata. E' il principio di diritto enunciato dalla Cassazionenella sentenza in commento, relativamente alla presunta mancataadozione di provvedimenti idonei a statuire circa l'affidamento delfiglio minorenne.

Nelcaso di specie il padre naturale del minore, riconosciuto come talein corso di causa di merito dal Tribunale dei Minori e condannatoaltresì alla corresponsione di assegno di mantenimento periodico, haproposto ricorso in Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, la mancatastatuizione in punto affidamento del figlio. La Suprema Corte,dopo aver ricordato quanto sopra, fa tuttavia rilevare che nella fattispecie, nelle more del giudizio, un successivo decretodel Tribunale, a seguito della normativa sopravvenuta, aveva poi di fatto regolamentato l'affidamento del minore, rendendo quindi ilricorso privo del requisito fondamentale dell'interesse ad agire.Il ricorso è quindi rigettato. Qui sotto il testo della sentenza.

Data: 23/03/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi