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Cassazione: il licenziamento è legittimo quando la valutazione è effettuata sulla base della condotta generale tenuta dal dipendente



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 6319 del 19 Marzo 2014. Intema di legittimità del licenziamento individuale, gli elementiintegranti l'eventuale giusta causa di recesso contrattualevanno analizzati nel loro contesto generale e non singolarmente.Così, ad esempio, vanno valutati nel loro complesso i precedentirichiami disciplinari, la pericolosità sociale dei comportamentiposti in essere dal dipendente e l'ultimo episodio illegittimoverificatosi a carico dell'interessato: nella specie, la venditadi una stecca di sigarette di contrabbando al collega di lavoro.In questo senso il licenziamento può dirsi legittimo.

La contestazione giunta in Cassazione concerne il presunto difettodi motivazione della sentenza del giudice d'appello. Illavoratore ricorrente lamenta infatti l'errata valutazione deglielementi di fatto operata dal giudice del merito, riscontrabile esindacabile in sede di legittimità appunto attraverso la figura deldifetto, della carenza o dell'illogicità dellamotivazione. In merito a tale tipo di censura ricorda la Cortecome “il controllo di legittimità sulla motivazione dellesentenze riguarda unicamente (…) il profilo della coerenza logicoformale delle argomentazioni svolte, in base all'individuazione, checompete esclusivamente al giudice del merito, delle fonti del proprioconvincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, ilcontrollo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra diesse quelle ritenute idonee a sostenerlo all'interno di un quadrovalutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e dievidenti fratture sul piano logico, nel suo intero tessutoricostruttivo della vicenda”. La Cassazione non puòdunque entrare nel merito della questione ma deve limitarsi a questotipo di controllo, focalizzato più sulla motivazione che sullaricostruzione dei fatti. La modestia dell'ultimo fatto contestato vaquindi esaminato alla luce della condotta complessivamente tenutadal dipendente; in questo senso non vi sarebbe alcun errorevalutativo commesso dal giudice di secondo grado e il ricorso èconseguentemente rigettato.

Data: 23/03/2014 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi