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Cassazione: legittimo il licenziamento degli operai che seppur nell'ambito di una protesta assumono comportamenti antigiuridici



La Corte di Cassazione, con sentenza n.6328 del 19 marzo 2014, ha ricordato che "la giusta causa dilicenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, ancheprovvisoria, del rapporto", configura una norma elastica, in quantocostituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e polivalente destinatoad essere progressivamente precisato, nell'estrinsecarsi della funzionenomofilattica della Corte di Cassazione, fino alla formazione del dirittovivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale ed astratto."

Nel caso preso in esame dalla Suprema Corteil giudice di primo grado, in merito all'accertamento della declaratoria diillegittimità dei licenziamenti disciplinari irrogati ad alcuni operairitenne sproporzionata la sanzione rispetto al fatto addebitato (introduzionenon autorizzata all'interno dello stabilimento, con permanenza sulla pedana diun carro ponte nella notte del..., nell'ambito di un'azione di protesta per ilperdurare del collocamento in CIGS).

Nella specie la Corte ha accertato chealcuni lavoratori, appresa la notizia del perdurare della loro collocazione inCIGS a zero ore, si erano introdotti nell'area aziendale superando la barrieradi ingresso e, velocemente inerpicandosi sulla scala antincendio, raggiungevanoil tetto dell'opificio; nonostante i ripetuti inviti, anche da parte delleforze dell'ordine nel frattempo sopravvenute, a tornare sui loro passi, i lavoratorisi erano introdotti nei locali dell'officina e, camminando su di una travelunga circa duecento metri all'interno del reparto stampaggio, avevano raggiuntoun carro ponte elettrificato sostando su di una pedana collocata ad un'altezzadi 7-10 metri dal suolo, obbligando peraltro l'azienda a sospendere per tuttala notte una linea di produzione.

La Corte di merito - precisano i giudicidi legittimità - ha correttamente ritenuto tale comportamento, in generale,gravemente lesivo del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavorosubordinato, "per la grave violazione dei più elementari obblighiscaturenti dal rapporto e dei diritti dell'imprenditore all'eserciziodell'attività produttiva, ed in particolare in contrasto con l'art. 25 lett. B)del c.c.n.I. che sanziona con il licenziamento senza preavviso il"lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, oche compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioniche costituiscono delitto a termine di legge", ed in particolare (lett. e)per il compimento di "azioni che implichino pregiudizi all'incolumitàdelle persone o alla sicurezza degli impianti", evidenziando lariconducibilità dei fatti contestati alle predette ipotesi quanto all'ingressoin azienda invito domino; al pregiudizio all'incolumità propria e dei colleghiposti nel reparto stampaggio (come emerso dall'istruttoria), in partesottostante alla posizione dei ricorrenti; alla violazione del dirittodell'imprenditore all'esercizio della sua attività produttiva (che risultò inparte sospesa per ragioni di sicurezza); ha quindi correttamente ritenuto chepur nell'ambito di una protesta il comportamento aveva assunto inammissibilicontorni antigiuridici, violando comunque, anche per la lunga duratadell'azione, irrimediabilmente il rapporto fiduciario, ritenendo pertantolegittimo il licenziamento anche sotto il profilo della proporzionalità,evidenziando correttamente l'irrilevanza di un eventuale danno per l'azienda".

I lavoratori - si legge nella sentenza -contestano tale ampia e corretta valutazione dei fatti, senza tener conto cheil controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, commaprimo, n. 5) cod. proc. civ., non equivale alla revisione del"ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto ilgiudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata,posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio difatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione,contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice dilegittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio dimotivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad unnuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione dellerisultanze degli atti di causa.

Data: 21/03/2014 18:00:00
Autore: L.S.