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Cassazione: comportamento secondo buona fede in pendenza di condizione contrattuale



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 5773 del 12 Marzo 2014. Nelcaso di specie la Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi circal'applicazione dell'art. 1358 codice civile (Comportamento delle parti nello stato di pendenza), il quale dispone che nelcaso in cui il promittente venditore si impegni inun'alienazione sottoposta a condizione sospensiva, in pendenzadi questa, deve comportarsi secondo buona fede; deve cioè porre inessere tutti quei comportamenti necessari al fine del compiersi dellastessa, salvo il sopravvenire di circostanze che ne impediscano lariuscita, circostanze sulle quali non vi può essere alcun oggettivopotere di controllo. In pratica, si tratta di decidere – a frontedi domanda di risoluzione contrattuale con contestualerichiesta di risarcimento del danno avanzata dai promittentiacquirenti - la legittimità del comportamento mantenuto daun'impresa di costruzione circa il mancato rilascio di idoneo titoloabitativo da parte dell'amministrazione competente.

Nella controversia che nederiva è il giudice che detiene il potere-dovere di verificarel'adeguatezza del comportamento delle parti secondo buona fede; talepotere discrezionale è sindacabile in sede di legittimitàsolo per violazione di legge o difetto di motivazione ove si rileviche, in base agli elementi acquisiti in fase di merito, vi sia unoscostamento rispetto ad uno “standard esigibile di buona fede”.Nel caso specifico, se i comportamenti adottati dal promissariovenditore siano in concreto state idonee ad ottenere autorizzazionecomunale di un progetto di lottizzazione, poi negata, altresìvalutando se esistessero altre circostanze che giustificassero ladesistenza o la mancata adozione delle predette iniziative.

Data: 18/03/2014 11:30:00
Autore: Licia Albertazzi