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Cassazione e risoluzione per inadempimento: oneri della prova ed eccezione di inadempimento



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 5605 dell'11 Marzo 2014. Ilcaso di specie presenta diversi profili di criticità. Di fatto iricorrenti hanno acquistato un'autovettura usata dall'aziendaconvenuta, la quale automobile era stata successivamente venduta aterzi, dunque sequestrata dalla Polizia stradale poiché il motoreera risultato dotato di numero di matricola contraffatta. Venivadunque richiesta risoluzione del contratto per inadempimento,integrando l'ipotesi di specie un aliud pro allio. Rigettatala domanda in appello, avverso tale sentenza propongono ricorso inCassazione i due acquirenti lamentando, tra gli altri motivi,violazione di legge in tema di onere della prova.

Dopo aver risolto lealtre questioni sollevate, la Suprema Corte si concentra sull'aspettolegato all'onere della prova che la legge pone a carico delcreditore, il quale domandi la risoluzione del contratto perinadempimento e relativo risarcimento del danno. Esso èrappresentato dalla fonte, negoziale o legale, del diritto cheintende vantare. Nello specifico è sufficiente che lo stesso alleghile circostanze dell'inadempimento della controparte. Il debitoreconvenuto deve al contrario provare il fatto che determinerebbel'estinzione della pretesa altrui (ad esempio, l'avvenutoadempimento). I ruoli delle parti in lite vengono ribaltati nel casoin cui il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione diinadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ.: in questo casoinfatti il debitore dovrà limitarsi ad allegare l'altruiinadempimento e il creditore, all'opposto, dovrà dimostrare inconcreto l'avvenuto proprio adempimento (oppure che non sia ancoraintervenuta la scadenza dell'obbligazione). In base a tale principio,enunciato già dalle Sezioni Unite, il giudice del merito hacorrettamente concluso che i ricorrenti “avrebbero dovutodimostrare di aver esattamente adempiuto ai loro obblighi, ovvero diaver consegnato l'autovettura (…) usata con un motore noncontraffatto”. Il ricorso è rigettato.

Data: 20/03/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi