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INPS: incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà



L'Inps, con messaggio n. 3234 dell'11 marzo 2014, fornisce istruzionioperative e contabili in merito all'incremento del 10% del trattamento diintegrazione salariale per i contratti di solidarietà.

L'Istituto precisa che l'art. 1, comma 186, della legge27 dicembre 2013 n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" dispone che"per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salarialeper i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 percento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limitemassimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014".

Entro ilsuddetto limite di spesa - si legge nel messaggio - il trattamento diintegrazione salariale per i predetti contratti di solidarietà è pari al 70 percento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro,relativamente ai periodi di competenza dell'anno 2014 (per gli anni 2009-2013,l'aumento era stabilito nella misura del 20% (dal 60% all'80%),indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazionedel decreto di concessione.

Ai fini dellacompilazione del flusso UniEmens, l'INPS richiama le indicazioni in merito giàfornite con circ. n. 15 del 29.1.2014, punto 3. Ad integrazione, precisa, per l'esposizionedell'importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative altrattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto disolidarietà per l'anno 2014, i datori di lavoro dovranno valorizzare nel flussoUniemens, nell'elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> ilcodice di nuova istituzione "F503" e, nell'Elemento<ImportoCongCIGS>, l'importo posto a conguaglio. Per i recupeririferiti a CdS relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013, rimangonovalide le disposizioni già in uso (codici "G704, G705 e F502").

"Inoltre, circai trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto diautorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori daparte dell'INPS, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata condue distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misuraordinaria del trattamento (60%) e all'incremento del 10% (ovvero del 20% pergli anni precedenti), onde consentire, tra l'altro, l'esatta imputazionecontabile delle somme erogate secondo la descrizione che segue. Nel pagamentodell'incremento, nel campo "Tipo integrazione" delle mensilità sidovrà indicare il codice 7."

L'Istitutosottolinea inoltre che, al fine di rilevare l'onere derivante dallamaggiorazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nellamisura prevista per l'anno 2014, in applicazione dell'art. 1, comma 186, dellalegge n. 147/2013 (10% della retribuzione persa a seguito della riduzione diorario), con apposita copertura finanziaria a carico dello Stato (Fondo socialeper l'occupazione e la formazione), si istituisce il nuovo conto nell'ambitodella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali- evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento delsalario), movimentabile da procedura automatizzata.

Data: 14/03/2014 11:30:00
Autore: L.S.