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Reso dell'usato per acquisto nuova autovettura: E' permuta o compravendita? La Cassazione chiarisce.



Corte di Cassazione, Sezione II Civile,sentenza 14 gennaio – 11 marzo 2014, n. 5605.

Acquista un'autovetturadietro pagamento di una somma di denaro più la consegna di un altro veicolo. È contrattodi permuta o compravendita?

Ebbene,secondo la Corte d'Appello di Potenza dinanzi alla quale si celebrava ilgiudizio di secondo grado, il negozio intervenuto tra le parti integra gliestremi della vendita e non della permuta, dato che il modulo contrattuale inquestione recava la chiara dicitura “Condizioni generali di vendita" e,per altro, diversamente che nella permuta, nel caso in esame il corrispettivodel trasferimento era costituito in prevalenza dalla datione di una somma didenaro.

Di diversoavviso era, invece, la difesa della parte ricorrente la quale, alcontrario, insisteva per la corretta qualificazione del rapporto giuridicointercorso tra le parti quale contratto di compravendita.

“Appare evidente – afferma– che la conclusione cui è pervenutala Corte di merito si fonda sul semplice sillogismo che la prevalenza deldenaro significa automaticamente contratto di vendita senza tener conto che leparti abbiano potuto porre in essere un contratto unico a causa mista o unapermuta con supplemento di denaro". Occorre, piuttosto, procedere, ai fini di una corretta qualificazione del contratto, allaricostruzione degli interessi comuni e personali che le parti avevano intesoregolare e di qui, accertare, poi, se i contraenti avessero voluto cedere unbene in natura contro una somma di denaro, ovvero avessero concordato lo scambiotra loro di due beni in natura.

Poneva, pertanto, il seguente quesito di diritto: “dicala Corte Suprema se agli effetti della qualificazione di un contratto ènecessario applicare le comuni regole di ermeneutica contrattuale ed in primoluogo le norme ed, strettamente interpretative, che danno rilievo al sensoletterale delle parole adoperate, al comportamento complessivo delle parti,anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al significato delle varieclausole valutative nel loro complesso.”.

La pronunciadella Cassazione.

Il motivonon merita di essere accolto!

Come è statoaffermato da questa Corte in altra occasione (Cass. n. 9088 del 16/04/2007)"un contratto traslativo della proprietà, nel quale la controprestazioneabbia cumulativamente ad oggetto una cosa in natura ed una somma di denaro (ovevenga superata la ravvisabilità di una duplicità di negozi, di cui uno diadempimento mediante datio in solutum,o, in virtù del criterio dell'assorbimento, l'ipotesi di un unico negozio acausa mista), può realizzare tanto la fattispecie di una compravendita conintegrazione del prezzo in natura, quanto quella di permuta con supplemento indenaro e, in tale ultimo caso, la questione dell'individuazione del negozio inconcreto voluto e posto in essere dalle parti non può essere risolta con ilmero richiamo all'equivalenza (o anche prevalenza) economica del valore delbene in natura o della somma di denaro che unitamente costituiscono lacontroprestazione, dovendo invece essere determinata in ragione della prevalenzagiuridica dell'una o dell'altra prestazione. Agli effetti della qualificazionedel contratto, è necessario ricostruire gli interessi comuni e personali, chele parti avevano inteso regolare con il negozio, ed accertare se i contraentiavessero voluto cedere un bene in natura contro una somma di denaro, che, perragioni di opportunità, avevano parzialmente commutata in un altro bene, ovveroavessero concordato lo scambio tra loro di due beni in natura e fossero ricorsiall'integrazione in denaro, soltanto per colmare la differenza di valore tra ibeni stessi". Ora, nel caso in esame, - aggiunge – “la sentenza di meritoha tenuto conto di questi principi e si è fatta carico di ricostruire lavolontà effettiva delle parti, sostanzialmente pervenendo alla conclusione cheil bene dato in permuta integrava gli estremi di una datio in solutum”.

Devepertanto concludersi nel senso di quanto già affermato nella sentenzaimpugnata, ossia che “(....) non si è in presenza di permuta, bensì di compravenditanel caso in cui a prescindere dal nomen iuris adottato dalle parti, ilcorrispettivo del trasferimento di una cosa (l'auto nuova) sia costituito comenella specie, comunque in maniera prevalente dal denaro ed anche da un autousata, il cui valore sia stato per altro rapportato al suo prezzo di mercato,essendo essa stata in tal caso considerata come bene equivalente al denaro enon nella qualità di mero oggetto”.

Data: 14/03/2014 12:20:00
Autore: Sabrina Caporale