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Ministero del Lavoro: maxisanzione per l'occupazione di lavoratori "in nero" e per la violazione dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e setti



Il Ministerodel lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolaredel 4 marzo 2014 n. 5, fornisce indicazioni inordine alla commisurazione degli importi sanzionatori previsti dall'art. 14, D.L. n. 145 del 2013 - che in sede di conversione con L. n. 9 del 2014 ha subito alcune modifiche - il quale haprevisto una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti l'occupazionedi lavoratori "in nero", la violazione della disciplina in materia didurata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali nonchéuna maggiorazione delle "somme aggiuntive" da versare ai fini dellarevoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs.n. 81 del 2008.

IlDicastero sottolinea che in relazione alla c.d. maxisanzione per il lavoro"nero" il Legislatore ha previsto che "l'importo delle sanzioniamministrative di cui all'articolo 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12,convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, esuccessive modificazioni (...), èaumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 delD.L.n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs.23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse primadella data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto".

Dalcontenuto della disposizione è possibile pertanto evincere - precisa ilMinistero - che: a) in relazione alle violazioni commesse prima dell'entrata invigore del D.L. n. 145 del 2013 (cioè prima del 24 dicembre 2013) si applicherà evidentemente lapregressa disciplina, sia per quanto concerne gli importi sanzionatori sia perquanto concerne l'applicazione della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs.n. 124 del 2004; b) in relazione alle violazioni commesse a far datadall'entrata in vigore del citato D.L. n. 145 del 2013 e sino al giorno antecedente alla datadi entrata in vigore della legge di conversione n. 9 del 2014 (cioè dal 24 dicembre 2013 e sino al 21 febbraio 2014 compreso), siapplicheranno le sanzioni amministrative già previste dall'art. 3 del D.L.n. 12 del 2002 aumentatedel 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nonché la proceduradi diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004; c) inrelazione alle violazioni commesse a far data dall'entrata in vigore della L.n. 9 del 2014 (ossia a far data dal 22 febbraio u.s.), si applicheranno le sanzioniamministrative già previste dall'art. 3 del D.L. n. 12 del 2002 aumentate del 30%, sia per la partefissa che per la parte variabile ma non la procedura di diffida di cui all'art. 13 delD.Lgs. n. 124 del 2004.

Anchein relazione al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale dicui all'art. 14 del D.Lgs.n. 81 del 2008 il Legislatore èintervenuto stabilendo che le "somme aggiuntive" da versare ai finidella revoca dello stesso provvedimento (sia di quello adottato dal personaleispettivo di questo Ministero che delle AA.SS.LL.) sono aumentate del 30%.

Anchein tal caso la legge di conversione ha inteso mantenere l'aumento del 30% giàprevisto dal D.L. n. 145 del 2013 e pertanto, i nuovi importi da versareper la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale(pari ora ad euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e adeuro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni inmateria di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca delprovvedimento effettuate dal 24 dicembre u.s., anche se riferite a condotteposte in essere prima di tale data.

Diversamenteda quanto inizialmente previsto dal D.L. n. 145 del 2013, la legge diconversione ha previsto una duplicazione (e non una decuplicazione) degli importisanzionatori legati alla violazione delle disposizioni in materia di orariomedio settimanale, riposi giornalieri e settimanali di cui ai commi 3 e 4 dell'art.18-bis del D.Lgs. n. 66 del 2013.

Inoltre,in sede di conversione, il Legislatore ha stabilito che tale minor aggraviodegli importi sanzionatori trova applicazione in relazione alleviolazioni commesse sin dall'entrata in vigore del citato D.L.n. 145 del 2013 (cioè dal24 dicembre 2013).

Dunque le violazioni commesse sino al 23 dicembre 2013 saranno soggette alpregresso regime sanzionatorio mentre quelle commesse successivamente a taledata saranno soggette ad importi sanzionatori raddoppiati.

Sulpunto - nel ricordare che la durata media dell'orario di lavoro "deveessere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattromesi" (superiore se previsto dalla contrattazione collettiva); il riposo settimanale "è calcolato comemedia in un periodo non superiore a quattordici giorni"; il riposogiornaliero deve essere fruito "ogni ventiquattro ore" - il Dicasteroprecisa che, ai fini della applicabilità delle nuove sanzioni raddoppiate equindi della individuazione del momento di consumazione dei relativi illeciti,i periodi di riferimento (quattro mesi, quattordici giorni, ventiquattro ore), devono ricadere interamente dopo il 24 dicembre 2013. Ciò in quanto tali periodicostituiscono un elemento "strutturale" della fattispecie,indispensabile ai fini della verifica circa la realizzazione di una eventualecondotta illecita.

Data: 13/03/2014 11:00:00
Autore: L.S.