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Cassazione: illegittimo il licenziamento per il lavoratore che trasmette file aziendali al proprio legale



LaCorte di Cassazione, con sentenza n. 5179 del 5 marzo 2014, ha affermato che "latrasmissione di atti aziendali ad un difensore e la loro divulgazione sonocondotte radicalmente diverse tra di loro" in quanto nel primo caso si radica l'informazionepresso un professionista che è tenuto alla riservatezza ed anche, sul pianodeontologico, ad informare il cliente sulle conseguenze di una diffusione ulteriore.

Nel caso di specie un dipendente, addetto alsettore ufficio gare con funzioni di responsabilità, era stato licenziato peraver inviato dal computer dell'ufficio una email contenente in allegato oltre200 files aziendali relativi a commesse ed appalti, La Corte territoriale ha ritenutoche il comportamento di trasmissione di files non può costituire un fatto cosìgrave da essere sanzionato con il licenziamento per due concorrenti ragioni:

In primo luogo perché i files non risultanoessere stati divulgati ma trasmessi al difensore e quindi destinati a rimanerein un ambito prestabilito di conoscenza limitato ad eventuali attivitàdifensive del lavoratore.

In secondo luogo perché la società non aveva offertoalcun elemento per comprendere la natura di tali documenti e quindi per "capire l'importanza dell'inadempimento posto in essere dal lavoratore".

La Suprema Corte ha precisato che il giudiced'Appello non ha affatto operato un bilanciamento tra diritto alla difesa dellavoratore e diritto alla riservatezza dei documenti aziendali, ma sul meropiano della valutazione della gravità dei fatti si è limitata a considerare lecircostanze del caso e cioè che i documenti erano stati trasmessi al solodifensore e che il loro contenuto non era stato in alcun modo ricostruito dallasocietà, sicché non si poteva pienamente giudicare sull'importanza dell'inadempimentocontestato.

La motivazione pertanto -affermano i giudici di legittimità - appare congrua e logicamente coerente; lecensure invece sollevano questioni di ordine generale che la Corte territorialenon ha affatto sollevato essendosi limitata all'esercizio del compito diapprezzamento dei fatti contestati in sede di procedimenti disciplinari acarico di dipendenti, che è tipica del Giudice di merito, insindacabile cometale, purchè adeguatamente motivata come nel caso in esame, in sede dilegittimità.

Data: 11/03/2014 12:10:00
Autore: L.S.