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Cassazione: viola la proprietà comune il condomino che erige cancellata, anche se si offre di consegnare le chiavi agli altri condomini



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 5215 del 5 Marzo2014. L'azione di reintegrazione, previstadall'art. 1168 codice civile, è strumento processuale a disposizionedi possessore e proprietario al fine di ristabilire, sia di fatto chedi diritto, il proprio controllo sulla cosa. Nel caso inoggetto tale azione è esercitata dal condominio nel suo complessonei confronti di uno dei condomini, proprietario di unitàimmobiliare posta al piano terra, il quale aveva indebitamenteinstallato un cancello di ferro che di fatto limitava il liberoaccesso agli altri condomini. Secondo il condominio, a nulla valevala circostanza che lo stesso avesse promesso di consegnare –consegna che poi non si era concretizzata - copia delle chiavi delcancello a tutti gli altri condomini. La domanda del condominioveniva accolta sia in primo che in secondo grado, poiché propostatempestivamente. Avverso la statuizione d'appello l'interessatoproponeva ricorso in Cassazione.


Ilricorrente contesta che la sua azione potesse consistere in un vero eproprio spoglio: la consegna delle chiavi avrebbe infatti dimostratoil contrario. La Suprema Corte tuttavia ricorda come, ai finidell'esercizio dell'azione di spoglio,sia sufficiente avere la detenzionedella cosa, non necessariamente il possesso vero e proprio. L'animusspoliandi dipende non tanto da una congetturagiuridica quanto da una situazione sostanziale; e, secondo il giudicedel merito (il quale ha correttamente motivato la propria decisione)le prove prodotte in corso di causa hanno sicuramente dimostrato talecircostanza. “È, infatti, passibile diazione di reintegrazione, ai sensi dell'articolo 1168 c.c., coluiche, consapevole di un possesso in atto da parte di altro soggetto,anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente oviolentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nelconvincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale,essendo, in tali casi, l'animus spoliandi in re ipsa, e non potendoinvocarsi il principio di legittima autotutela, il quale operasoltanto in continenti, vale a dire nell'immediatezza di un subito eillegittimo attacco al proprio possesso”.Il ricorso è rigettato.

Data: 10/03/2014 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi