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Cassazione: per i commercianti sia d'impresa che autonomi non opera il regime di unificazione contributiva



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione sesta, ordinanza n. 5001 del 4 Marzo 2014. Lasezione filtro della Cassazione si pronuncia direttamente, data lamanifesta fondatezza del ricorso proposto dall'INPS, in merito ad unaquestione legata alla possibilità o meno di unificare il regimeprevidenziale adottato di un commerciante (così, nello stesso senso,anche artigiani e coltivatori diretti) che ha esercitato sia attivitàin forma di impresa che in forma autonoma. La Corted'appello ha infatti accolto la domanda proposta dal contribuente, ilquale contestava la mancata applicazione del regime unificato, perpoi operare il calcolo del dovuto sulla base del criteriodell'attività prevalente.


In realtà, secondo ild.l. 31 Maggio 2010 n. 78 (convertito in legge 122/2010, recantemisure di stabilizzazione finanziaria e di competitivitàeconomica) non opera il criterio dell'unificazione sullabase dell'attività prevalente; infatti “le attivitàautonome, per le quali opera il principio di assoggettamentoall'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelleesercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e daicoltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una dellecorrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusidall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, irapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente previstal'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto1995, n. 335, art. 2, comma 2”. Nessuna procedura“semplificante”: il giudice del merito ha errato nell'individuarela norma applicabile, integrando violazione di legge rilevata dallaCassazione che ha cassato con rinvio.

Data: 08/03/2014 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi