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È reato di molestia suonare ripetutamente al campanello della propria ex coniuge alle 5.30 del mattino.



Corte di Cassazione,Sezione I Penale, sentenza 12 – 28 febbraio 2014, n. 9780.

“200,00 euro di ammenda” questa la pena che il GUP del Tribunale diTrento, all'esito di giudizio abbreviato, infliggeva all'uomo ritenutoresponsabile del reato di cui all'art. 660 c.p. perché, “per petulanza e peraltri biasimevoli motivi, tramite continui e frequenti contatti telefonicinonché appostamenti nella pubblica via, poneva in essere comportamenti didisturbo e di molestia in danno dell'ex coniuge. Uno in particolare: l'averripetutamente suonato il campanello di casa dell'ex moglie, in un arcotemporale di circa un'ora, intorno alle sei del mattino.

Ebbene, già condannato dai giudici di merito, l'uomo proponeva cosìricorso in Cassazione.

La risposta degli ermellini.

«Il reato di molestia o disturbo alle persone, secondo consolidatoinsegnamento giurisprudenziale, non ha natura di reato necessariamenteabituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione (Cass., Sez.I, 08/07/2010, n. 29933) purchè particolarmente sintomatica la stessa deirequisiti della fattispecie tipizzata. Sutale presupposto teorico è stata ritenuta molesta, ad esempio, anche una solatelefonata perché effettuata alle ore 23, ritenuta notturna, con il futilepretesto della richiesta di restituzione di una tuta (Cass., Sez. I,22/04/2004, n. 23521) ovvero, dopo la mezzanotte, perché, nella specie, si èritenuto che l'ora della telefonata dimostrava sia l'obiettiva, molestaintrusione in ore riservate al riposo, sia l'evidente intenzione dell'imputatodi molestare la moglie, e non già di vedere il bambino, come difensivamenteopinato, che a quell'ora avrebbe dovuto dormire (Cass., Sez. I, 12/11/2009, n.36)».

Ebbene, - aggiungono i giudici della Corte - «nei richiamatiprecedenti l'unicità della telefonata è stata criticamente valutata, ai fini diverificare, in concreto, la ricorrenza dei requisiti di legge per lasussistenza della contravvenzione, giacchè, ai fini del reato previstodall'art. 660 c.p., l'atto di molestia dev'essere ispirato da biasimevolemotivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo diagire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sferaprivata di altri. [Ne consegue,] la rilevanzadell'ora dell'unica telefonata, eccezionalmente ritenuta petulante, ed aimotivi di essa».

Alla luce di quanto detto e, tenuto altresì conto delle modalità diverificazione del fatto de quo,appare giustificata la qualificazione della condotta dell'uomo quale reato di“molestia o disturbo alle persone” di cui all'art. 660 c.p, in quanto “incisivamenteidonea ad arrecare fastidio e petulanza”.

Data: 06/03/2014 11:30:00
Autore: Sabrina Caporale