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Gli eredi hanno diritto di utilizzare la parete perimetrale dell'edificio per apporvi la canna fumaria, senza autorizzazione dell'assemblea.



- Dott. Emanuele Mascolo - " Gli eredi hanno diritto di utilizzarela parete perimetrale dell'edificio, avente natura condominiale, perl'apposizione della canna fumaria, senza alcuna autorizzazione da parte deglialtri condomini" E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella recente sentenza numero 4936 del 3 marzo 2014.


All'assemblea condominiale veniva chiesta l'autorizzazione " a realizzare sulla parete perimetraledello stabile condominiale una canna fumaria necessaria per l'evacuazione deifumi del camino collocato all'interno del suo appartamento."

L'opera veniva autorizzata in sede assembleare e l'autorizzazione veniva confermata anche in una delle assemblee successive. In seguito il Comune, ne autorizzava l'installazione ai sensi del regolamento comunale di edilizia.

Uno dei condomini, però, nel 1992, proponeva ricorso, affermando che "la canna fumaria impediva il suo diritto di veduta dal parapetto del terrazzo di suaesclusiva pertinenza" e che " il diritto di veduta dal terrazzo era tutelabile ex art. 907 c.c. perchépertinenza esclusiva dell'alloggio a primo piano di sua proprietà."

Il ricorso fu respinto in primo grado.

L'articolo 907 del codice civile così recita: "quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia."

Il condomino presentava ricorso contro la sentenza di primo grado ed otteneva ragione dalla Corte di Appello di Potenza che ordinava di "demolire la canna fumariadi sfogo del camino realizzato nell'appartamento di sua proprietà, agganciataalla parete del fabbricato." Tale decisione era scaturita dal rilievo che l'appellante aveva provato con il contratto di compravendita "che ilterrazzo di che trattasi è pertinenza esclusiva dell'appartamento sito al primopiano, di sua proprietà in quanto pertinenzaesclusiva del suo appartamento," pertanto, si legge in sentenza di appello, "l'appellante aveva diritto di fruirnee di esercitare la veduta, diretta e obliqua, che anche la canna fumaria può essere fattarientrare nella categoria delle costruzioni di cui all'art. 907 c.c. ed essa,come emerge agevolmente dall'esame delle fotografie allegate ai fascicoli diparte, ostacola l'esercizio della veduta dal terrazzo del suoappartamento, modificandone in maniera significativa il godimento; che, dunque, la canna fumaria fosse idonea a costituire turbativa del possesso della veduta come inprecedenza esercitata."

Il caso giunge in Cassazione la quale, decide, con sentenza numero 4936 del 3 marzzo 2014, che, accogliendo il ricorso, oltre a ciò di cui abbiamo detto in apertura della presente pubblicazione, ha ritenuto che "l' espressionepertinenza attribuita al terrazzo nel rogito di acquisto indicaoggettivamente e soltanto che sullo stesso non hanno titolo di accesso glialtri condomini dell'edificio; che,conseguentemente, la corte distrettuale ha erroneamente consideratofondata la invocata tutela ex art. 907 c.c., norma, invece, non applicabile adunità immobiliari in proprietà comune, poiché, ai sensi del citato art. 1117c.c., la parete perimetrale ed il lastrico solare sono parti inscindibili delmedesimo edificio; che, ai sensi dell'art. 1102 c.c. - in relazione anche al disposto dicui all'art. 1119 c.c. - gli eredi hanno diritto di utilizzare laparete condominiale dell'edificio, avente natura condominiale, perl'apposizione della canna fumaria, senza alcuna autorizzazione da parte deglialtri condomini; che, invero, l'art. 1102 c.c. si pone - con riferimento all'art. 907 c.c. - in relazione giuridicamenteprevalente; che, propriamente, non èopponibile la invocata tutela della veduta dal parapetto del terrazzo in dannodei diritti dei condomini ricorrenti non solo per la particolare dimensionelimitata della canna fumaria, quanto perché l'art. 907 c.c. attiene afattispecie diversa da quella in esame, che riguarda invece i diritticondominiali relativi allo stesso stabile, garantiti ai singoli condominidall'art. 1102 c.c.; che l'art. 907 c.c., èa tutela di diritti di veduta tra fabbricati autonomi, la cui titolaritàappartiene a soggetti diversi" (così ricorso, pag. 9); che "nel casoin questione, il presupposto di distinti diritti assoluti di proprietàimmobiliare non sussiste per la natura stessa della condominialitàdell'edificio di cui è parte il terrazzo;che, inoltre, l'apposizione della canna fumaria... non contrasta con ladestinazione d'uso della muratura perimetrale dell'edificio condominiale, nécon il pari diritto degli altri condomini, né altera il decoro architettonicodell'immobile, poiché non vi è prova contraria in ordine alle suddettecircostanze."

Data: 06/03/2014 09:00:00
Autore: Emanuele Mascolo