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Cassazione: non è autonomamente risarcibile il danno esistenziale per perdita di chance conglobato nell'omnicomprensivo danno biologico



La Corte diCassazione, con sentenza n. 4916 del 3 marzo 2014, ha ricordato che "il lavoratore che lamenti la violazione, da parte del datore dilavoro, dell'obbligo di osservare, nell'espletamento di una proceduraconcorsuale per la promozione ad una qualifica superiore, criteri dicorrettezza e buona fede in ordine allo svolgimento delle procedure e alrispetto della "par condicio" fra gli aspiranti (e, in particolare,il principio di obiettività e trasparenza, da cui deriva la necessità dimotivare la scelta di un candidato piuttosto che un altro), chiedendo ilrisarcimento dei danni derivantigli dalla perdita della possibilità diconseguire la promozione (perdita di "chance"), ha l'onere di provareanche gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basatosul calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto diconseguire la promozione, non avendo diversamente nessun interesse processualead una dichiarazione di illegittimità di una procedura concorsuale alla qualesia indifferente".

Nelcaso in esame - si legge nella sentenza - la declaratoria di illegittimitàconsegue alla mancata indicazione degli elementi atti alla valutazionerichiesta, elementi che il ricorrente avrebbe dovuto richiamare come giàdedotti ed allegati nelle fasi del merito. Peraltro, non si indicano neanche icriteri di valutazione stabiliti dal bando di concorso, né quest'ultimo risultadepositato o indicato come prodotto tra i documenti allegati alla produzione diparte del giudizio di merito, pur costituendo la lex specialis sulla cui basedovevano essere vagliati i titoli che avrebbero giustificato, ove messi in relazionecon quelli del collega, una maggiore probabilità di conseguire la promozione diquella ritenuta dal giudice del merito.

Conriguardo, poi, al dedotto danno esistenziale - affermano i giudici dilegittimità - la sentenza della Corte Territoriale, è in linea con quantoreiteratamente sancito dalla Corte di legittimità che ritiene "conglobatatale voce di danno nell'omnicomprensivo danno biologico, pena la duplicazioneillegittima di poste di danno sostanzialmente corrispondenti. Ed invero, ildanno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno nonpatrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito cheliquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, postoche le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dallagiurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita direlazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, mapossono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimentoal caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato cheil danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulterioririspetto a quelli tipici".

Data: 06/03/2014 11:00:00
Autore: L.S.