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Multe stradali: scambio di informazioni tra stati Ue per l'irrogazione delle sanzioni



di Luigi Del Giudice - Con l'adozione del decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2011/82/UE, l'Italiaaderisce allo scambio diinformazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea, sulle infrazioni alcodice della strada commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato diversoda quello in cui è stata commessa l'infrazione.

L'autorità designataallo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli è individuata nel Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed isistemi informatici e statistici - Direzione generale per la motorizzazione (c.d.punto di contatto nazionale).

In particolare èprevisto che, al fine di consentire lo scambio internazionale di dati relativia veicoli o numeri di targa rubati, il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, attraverso il Dipartimento dipubblica sicurezza del Ministero dell'interno, possa accedere con modalità telematicheai dati in possesso dello stesso Ministero dell'interno, secondo modalità dastabilirsi con apposito decreto. E' previsto inoltre,che in caso di violazioni in materia di sicurezza stradale, sia inviataall'intestatario del veicolo - da parte degli organi di polizia che hannorilevato l'infrazione - di una lettera d'informazione recante la descrizionedelle circostanze della violazione e l'indicazione delle connesse sanzioni. La letteradeve essere redatta nella lingua del paese nel quale il veicolo è statoimmatricolato.

Dunque si vuole assicurare un elevato livello di protezione atutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambiotransfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezzastradale e l'applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commessecon un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro incui è stata commessa l'infrazione

 Tuttavia lo scambio trova  applicazionesolo per le seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale:

a) "eccesso divelocità", il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Statomembro dell'infrazione per il tipo di strada e il tipo di veicolo in questione;

b) "mancato uso dellacintura di sicurezza", il mancato rispetto dell'obbligo di indossarela cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini a norma delladirettiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa all'usoobbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambininei veicoli, e della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

c) "mancato arrestodavanti a un semaforo rosso", il transito con semaforo rosso o conqualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito nella legislazionedello Stato membro dell'infrazione

d)"guida in stato diebbrezza", la guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, comedefinita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

e) "guida sottol'influsso di sostanze stupefacenti", la guida in stato di alterazioneper uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, comedefinita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

f) "mancato uso delcasco protettivo", il mancato rispetto dell'obbligo di indossare ilcasco protettivo, come definito nella legislazione dello Stato membrodell'infrazione;

g) "circolazione suuna corsia vietata", l'uso illecito di una corsia della strada, qualeuna corsia di emergenza, una corsia preferenziale per il trasporto pubblico ouna corsia provvisoriamente chiusa per motivi di congestione o di lavoristradali, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

h) "uso indebito di telefono cellulare odi altri dispositivi di comunicazione durante la guida", l'usoindebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durantela guida, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione.

Si ricorda che leinfrazioni in materia di sicurezza stradale suddette non sono soggette a untrattamento uniforme negli Stati membri. Alcuni Stati membri le qualificano,nel diritto nazionale, come illeciti "amministrativi", mentre altricome illeciti "penali". La  direttiva summenzionata dovrebbe tuttaviaapplicarsi indipendentemente dalla qualifica di tali infrazioni ai sensi deldiritto nazionale.

Dott. Luigi Del Giudice

www.polizialocaleweb.com

 

Data: 05/03/2014 11:20:00
Autore: Luigi Del Giudice