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Cassazione, divorzio e pagamento diretto da parte del datore di lavoro: su quali atti va apposta la formula esecutiva?



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 4535 del 26Febbraio 2014. Cosa accade se l'ex coniuge, onerato delpagamento a controparte di somma periodica a titolo di assegnodivorzile, omette tale versamento? L'art. 8 della legge suldivorzio (legge 898/1970) prevede che, in questo caso, ilpagamento sia effettuato direttamente dal datore di lavoro –o da altro soggetto assimilato – del debitore, a condizione chequest'ultimo (messo in mora nelle forme di legge) rimangainadempiente per almeno trenta giorni. Occorre altresì che la parteinteressata notifichi al terzo, datore di lavoro, il provvedimentogiudiziale statuente l'obbligo di versamento periodico, unitamenteall'invito a versare direttamente il dovuto al creditore.


Nel caso di specie èstata proposta opposizione agli atti esecutivi, rigettata sia inprimo grado, poiché secondo il giudice del merito sarebbe mancatal'apposizione della formula esecutiva, oltre che sulla sentenzanotificata al terzo, sugli altri atti del procedimento. La SupremaCorte, pronunciandosi in camera di consiglio stante la manifestafondatezza della questione, ricorda tuttavia come soltanto lasentenza notificata al datore di lavoro debba essere munita diformula esecutiva e non anche a tutti gli altri atti delprocedimento. Ciò poiché la legge 898/1970 nulla prevede alriguardo; inoltre, la regola generale (contenuta all'art. 475 c.p.c.)enuncia espressamente che la formula esecutiva può essere appostasolo sui provvedimenti giudiziali, sugli atti ricevuti da notaio o daaltro pubblico ufficiale.

Data: 05/03/2014 19:00:00
Autore: Licia Albertazzi