Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

L'interpretazione dinamica degli artt.1337 e 1338c.c.: da norme sul contratto a norme sulla responsabilità



L'art 1337 c.c.stabilisce che “le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazionedel contratto devono comportarsi secondo buona fede” mentre l'art 1338 c.c.prevede che “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causadi invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta arisarcire il danno da questa risentito per aver confidato, senza sua colpanella validità del contratto”.

Gli interpreti sonoconcordi nell'assegnare alla buona fede di cui all'art 1337 c.c. il significatodi buona fede in senso oggettivo. Si è affermata, in dottrina, la tesi chequalunque comportamento sleale, tenuto nella fase precedente alla conclusionedel contratto, possa essere fonte di responsabilità precontrattuale.

Un primo obbligocomportamentale è previsto direttamente dalla legge all'art 1338 del codice civile il qualeimpone alla parte che, in fase precontrattuale, conosce o dovrebbe conoscerel'esistenza di una causa di invalidità del contratto, di risarcire il dannopatito dall'altra parte per aver confidato senza sua colpa nella validità delcontratto. La norma ha l'obiettivo di salvaguardare la libertà dei soggetti chesono in procinto di concludere un contratto, evitando la circostanza che leparti siano coinvolte nella stipulazione di un contratto invalido. Secondol'interpretazione prevalente l'art 1338 c.c. va applicato a tutti i casi in cuiil contratto stipulato difetti di un requisito di efficacia o sia addiritturaconsiderato inesistente.

Da un punto di vistasoggettivo la parte è tenuta al risarcimento se sussistono gli estremi deldolo, cioè sia consapevole del difetto del contratto che si accinge a stipulareo, della colpa, cioè sia stata negligente perché utilizzando l'ordinariadiligenza avrebbe potuto conoscere la causa di invalidità.

Lo spazioprecontrattuale viene meno una volta che effettivamente si realizzi l'incontrodi volontà, che si esprimerà nella stipula del negozio ed è indubbio che talespazio, individua un ambito che qualifica un tipo specifico di responsabilità,diversa da ogni altra: probabilmente non qualificabile come contrattuale, perl'inesistenza di un'obbligazione inadempiuta, ma tuttavia nemmeno riconducibiletout court in quella extracontrattuale, alla luce della stessa incertezza dellanatura della posizione soggettiva lesa di carattere assoluto, ma comunquecollegata a relazioni intersoggettive ed interpersonali di probabili futuri contraenti.

Le situazioni soggettivedei futuri contraenti possono essere lese con condotte che assumono in alcunicontesti anche rilievo penale (reato di truffa), per cui non vi è solo laviolazione di obblighi ma anche di “doveri” vincolanti per tutti e impostianche nell'interesse pubblico.

Da ciò discende il nonfacile inquadramento di siffatta responsabilità nella tradizionale bipartizionecontrattuale/extracontrattuale e la ricerca di categorie intermedie in cuipoter inquadrare queste condotte, semprepiù spesso poste in essere nelle relazioni tra i soggetti dell'ordinamento.

In uno stato democraticocome il nostro, la libertà contrattuale delle future parti è sempre tutelata,ma le regole di correttezza che disciplinano i comportamenti secondo buonafede, vanno osservate sin dalla fase antecedente alla conclusione del vincolocontrattuale e persino in quella dei primi contatti necessari a chiarire ilrapporto che i soggetti intendono costituire (si pensi in questo contesto allaproblematica scaturita dalla pubblicità ingannevole sempre più utilizzata).

Se l'ordinamento giuridico è qualcosa che “nonè ma si fa”, in accordo con l'ambiente sociale storicamente condizionato,proprio per opera assidua di interpretazione, gli interpreti hanno il compito diesaminare il contenuto della norma, come elaborata nel contesto storico e diindividuare il senso ed il contenuto delle disposizioni, dettate con gli art1337 e 1338 c.c. nel contesto giuridicoma anche socio-economico attuale in cui l'incremento dei mezzi di comunicazionecomporta l'aumento esponenziale dei contatti tra i consociati, così come trautenti-consumatori ed operatori del mercato in grado di offrire beni e servizi,e di rischi per i cittadini più deboli o più esposti alla manipolazione e all'ingannodi figure dominanti (vuoi perché economicamente più forti, vuoi perché soggettipubblici). L'evoluzione interpretativa esprime, nel diritto vivente, i principiper cui “ il rapporto tra la legge e la sua interpretazione non è quello checorre tra una realtà e il suo specchio, ma quello che corre tra il seme e lapianta e perciò la legge vive solo con la sua interpretazione e applicazioneche d'altra parte non è affatto mera sua dichiarazione, ma creazione didiritto, tuttavia caratterizzata dalla sua continuità col dato dal quale prendele mosse”.

Data: 03/03/2014 10:30:00
Autore: Raffaella Diviccaro