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Matrimonio tra un cittadino italiano e un cittadino straniero celebrato all'estero. Il divorzio è di competenza del giudice straniero.



Corte di Cassazione, sez. VI Civile –1, ordinanza 10 dicembre 2013 – 24 febbraio 2014, n. 4304.

In unprocedimento di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio la Corte d'Appellodi Milano con sentenza del 2 giugno 2011, dichiarava l'efficacia della predettasentenza, emessa dal giudice siriano.

Avverso il suddettopronunciamento proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, unodei due coniugi.

La pronunciadella Cassazione in breve.

«QuestaCorte (Cass. n. 10378 del 2004; n. 13556 del 2012) ha avuto modo di precisareche, ai sensi, dell'art. 64 lett. a) L. 218/95, la competenza internazionaledel giudice straniero si accerta secondo i principi in ordine ai quali ilgiudice italiano esercita in casi analoghi la giurisdizione nei confronti dellostraniero e, tra tali criteri, vi è il luogo di celebrazione del matrimonioprevisto dall'art. 32 medesima legge».

«Nellaspecie, è pacifico che il matrimonio tra le parti fu celebrato in Siria e cheentrambi i coniugi hanno cittadinanza siriana, oltre che italiana. Non rilevala pendenza di un procedimento di separazione, necessariamente differente edautonomo rispetto a quello di divorzio anche con riferimento all'elementotemporale considerato».

«(…) Quantoal mancato riferimento alla posizione dei figli minori, ciò non si pone incontrasto con l'ordine pubblico: anche l'ordinamento italiano conosce sentenze,seppur non definitive, che pronunciano sulla separazione o sul divorzio, senzaalcun riferimento ai figli. È evidente che fino ad una pronuncia sui figli, inregime di divorzio, rimarranno in vigore le regole assunte in sede diseparazione , come da sentenza del giudice italiano. Nulla vieta che i coniugipossano adire il giudice siriano o quello italiano per una diversaregolamentazione».

Data: 01/03/2014 14:00:00
Autore: Sabrina Caporale