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Cassazione: no all'incentivo all'occupazione se il lavoratore ha un'età inferiore ai 25 anni



La Corte diCassazione, con sentenza n. 4170 del 21 febbraio 2014, ha chiarito che inmerito al diritto al credito d'imposta previsto, per le nuove assunzioni dilavoratori, dall'art. 7 della legge 27 dicembre 2000, n. 388, ilrequisito per il godimento dell'agevolazione è che il neoassunto abbia compiutoil venticinquesimo anno di età al momento dell'assunzione.

Nel caso dispecie l'Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la sentenza dellaCommissione tributaria regionale con la quale veniva riconosciuto ad un datoredi lavoro, il diritto al credito d'imposta previsto, per le nuove assunzioni dilavoratori, dall'art. 7 della legge 27 dicembre 2000, n. 388, credito che l'Ufficioaveva provveduto a recuperare in ragione del fatto che il lavoratore assuntoaveva età inferiore a 25 anni. Il giudice d'appello aveva ritenuto che nonostava alla fruizione del beneficio il raggiungimento dell'età predetta durantelo svolgimento del rapporto di lavoro, anche perché il lavoratore avevautilizzato il credito solo dopo la maturazione del 25° anno.

La SupremaCorte, ricordando che l'art. 7, comma 5, della legge 27 dicembre 2000, n. 388, dispone:"il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che: a) inuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni; (...)", ha precisatoche "la formulazione della norma non pone problemi d'interpretazione,univocamente evidenziando che requisito per il godimento dell'agevolazione èche il neoassunto abbia compiuto il venticinquesimo anno di età al momentodell'assunzione".

Taleconclusione - si legge nella sentenza - "non solo è imposta dal chiarotenore letterale della norma - per la quale, trattandosi di disposizione cheintroduce un'agevolazione fiscale, non è, di regola, consentita l'interpretazioneestensiva -, ma è anche conforme alla complessiva ratio della disciplinadettata dal citato art. 7 della legge n. 388 del 2000, il quale tende adincentivare le assunzioni a tempo indeterminato non di qualsiasi soggetto,bensì di persone che si trovino in determinate condizioni di"svantaggio", richiedendosi anche, infatti, che il neoassunto nonabbia svolto attività lavorativa a tempo indeterminato da almeno due anni o siaportatore di handicap (lettera b dello stesso comma 5): in tale finalità,quindi, si inquadra la previsione, certamente non irragionevole, che l'assuntoabbia anche raggiunto un'età non più giovanissima."

Ricorso, dunque,accolto; sentenza impugnata cassata e, concludono i giudici di legittimità, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nelmerito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Data: 25/02/2014 11:00:00
Autore: L.S.