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Invalidità civile: la prova del mancato svolgimento dell'attività lavorativa non può essere data mediante autocertificazione.



Corte di Cassazione, Sezione Lavoro,sentenza 16 gennaio – 20 febbraio 2014, n. 4026.

La legge 24dicembre 2007, n. 247, avente ad oggetto “Norme di attuazione del protocollodel 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equitàe la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro eprevidenza sociale”, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29.12.2007, all'articolo1, comma 35, insostituzione dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, prevede lapossibilità per gli invalidi civili di età compresa tra il 18° e il 64° anno,nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa inmisura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa eper la durata di tale condizione, di ottenere un assegno mensile, a caricodello Stato ed erogato dall'INPS, per tredici mensilità.

Tale assegnonon è più subordinato alla iscrizione nelle liste di collocamento, mal'interessato deve produrre all'Inps, annualmente, una dichiarazionesostitutiva, ai sensi dell'art. 46 e segg.del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre2000, n.445, che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa.

La nuovadisciplina, in altre parole, ha sostituito la vecchia dicitura prevista nelprevigente art. 13 della legge n. 118 del 1971, di “incollocati” con la nuova epiù ampia espressione “che non svolgono attività lavorativa”, di cui occorre, peraltro,fornire una diversa dimostrazione.

Sul punto, precisala Cassazione che, «in tema di invalidità civile, la prova del requisito delmancato svolgimento di attività lavorativa previsto per beneficiaredell'assegno di invalidità di cui all'art. 13, legge 21 aprile 1971, n. 118,come novellato dall'art. 1, comma 35, legge 24 dicembre 2007, n. 247, non puòessere fornita in giudizio mediante mera dichiarazione dell'interessato, anchese rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, chepuò assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, invece, priva diefficacia probatoria in sede giurisdizionale - cfr., in tal senso, Cass. 20dicembre 2010, n. 25800; id., 12 novembre 2012 n. 19651; 4 giugno 2013, n.14121 -. Si è, in particolare, ritenuta tale impostazione valida anche ai finidell'applicazione del nuovo testo della legge n. 118 del 1971, art. 13, in quanto la previsioneda parte di detta disposizione (secondo cui l'assegno di invalidità civile èconcesso, nel concorso degli altri requisiti, agli invalidi civili... che nonsvolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste) diuna dichiarazione sostitutiva di tipo autocertificatorio da rendere annualmenteall'I.N.P.S., circa il mancato svolgimento di attività lavorativa, nonevidenzia una deroga circa la rilevanza di dichiarazioni di tale genere solonell'ambito amministrativo, restando impregiudicati i principi sulla provaoperanti nei giudizi civili, nei quali, peraltro, in difetto di specificilimiti normativi, è ammessa anche la prova per presunzioni».

Il tutto è,altresì', confermato alla luce del principio parzialmente diverso stabilito daquesta Corte con la sentenza n. 22113/2009, secondo cui «ai fini delriconoscimento dell'assegno di invalidità civile, le donne invalideultrasessantenni ed infrasessantacinquenni, che non hanno più diritto ad essereiscritte nelle liste speciali di collocamento per aver raggiunto l'etàpensionabile, possono dimostrare il requisito dell'incollocamento al lavoro,richiesto per l'erogazione delle relative prestazioni, provando, con gliordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, lo stato di effettivadisoccupazione o di non occupazione" (…)».

Nei giudizicivili, dunque, nessuna efficacia probatoria può essere riconosciuta alle mere dichiarazioni di tipo autocertificatorio.

Data: 25/02/2014 12:30:00
Autore: Sabrina Caporale