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Ricorso per cassazione: l'importanza del “quesito di diritto”.



Corte di Cassazione, Sezione IIICivile, 11 dicembre 2013 – 18 febbraio 2014, n. 3793.

«La funzionepropria del quesito di diritto è quella di far comprendere alla Corte dilegittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesilogico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiutodal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, laregola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n. 8463; v, anche S.U. ord.27.3.2009 n. 7433)».

«Inoltre,l'art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motividel ricorso in cassazione, comporta -ai fini della declaratoria diinammissibilità del ricorso stesso -, una diversa valutazione, da parte delgiudice di legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi previstidai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., ovvero del motivoprevisto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascunacensura deve, all'esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito didiritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, aisensi dell'art. 384 c.p.c., all'enunciazione del principio di diritto, ovvero adieta giurisprudenziali su questioni giuridiche di particolare importanza».

«Il quesito,al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l'enunciazione di uncorrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deveessere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione dinorme giuridiche, in modo tale da collegare il vizio denunciato allafattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuitol'inammissibilità - a norma dell'art. 366 bis c.p.c. - del motivo di ricorsoper cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione dicarattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo dellacontroversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da nonconsentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dalricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo odintegrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddettoarticolo)».

«Nell'ipotesi,invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.c.(il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata),è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deveconcretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso (c.d.momento di sintesi) - in relazione al quale la motivazione si assume omessa ocontraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienzarende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass.25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n. 24255)».

A dirlo è laCassazione con la sentenza n. 3793 del 13 febbraio 2014, sul ricorso avanzato avverso una sentenza emessa, pressoché, in concomitanza con l'entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civilein materia di ricorso per cassazione. Quale occasione migliore per fare precisazioniin punto !

Data: 24/02/2014 12:00:00
Autore: Sabrina Caporale