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Riconoscimento della paternita': ha natura indennitaria il rimborso spettante al genitore che ha mantenuto il figlio.



Corte di Cassazione, Sezione VI Civile– 1, sentenza 21 gennaio – 14 febbraio 2014, n. 3559.

Con sentenzadel 4 novembre 2009 il Tribunale per i minorenni di Napoli condannava un uomoal pagamento della somma di euro 5.000 a titolo di contributo spettante all'altrogenitore per le spese ivi sostenute al fine di mantenere il proprio figlio, pertutto il periodo antecedente al riconoscimento della paternità.

Propostoricorso in appello, la ricorrente denunciava l'esiguità della somma disposta,nonché il mancato riconoscimento del diritto al rimborso di una quota dellespese straordinarie anticipate. Sennonché la Corte territoriale, confermava l'impugnatasentenza rilevando il corretto carattere equitativo della determinazione de quo.

Di qui ilricorso in Cassazione.

Nellaspecie, non veniva contestato il ricorso dei giudici del merito allaequità quale criterio per la valutazione dell'indennizzo spettante per ilmantenimento sostenuto in via esclusiva sino alla domanda di riconoscimento; tantoè vero che la donna, sul punto, richiamava un principio già in precedenzaespresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “l'equità costituiscecriterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilitàextracontrattuale ma anche quando la legge si riferisce in genere ad indennizzio indennità; in tal caso il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo perdeterminare le somme dovute a titolo di rimborso. (Cass. civ., sezione I, n. 10861 del 1ottobre 1999 e, più di recente, n. 3991 del 19 febbraio 2010, secondo cui inmateria di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, ilrimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimentodel figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale dimantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso latoindennitaria, essendo diretta ad indennizzare il genitore, che ha riconosciutoil figlio, a causa degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento dellaprole; poiché è principio generale desumibile da varie norme, quali ad esempiogli articoli 379, secondo comma, 2054, 2047 cod. civ.); quanto piuttosto l'assenza di motivazione circa icriteri di determinazione delle somme pregresse, alla luce del citato criterio.

Cosìformulato il ricorso, la Cassazione rigettava la domanda attorea, rilevando lacorrettezza della valutazione operata dai giudici di merito, perché, ispirataa criteri equitativi, aveva tenuto conto non solo delle reali esigenze del minore, ma anche delle condizioni economiche dei genitori, e delle statistiche ISTATrelative, "al costo del mantenimento di un figlio da anni zero a tre anni, per il periodo2003/2004 in Italia".

Data: 20/02/2014 11:00:00
Autore: Sabrina Caporale