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Accertamento delle imposte sui redditi: e' sufficiente la prova che l'incremento patrimoniale derivi da redditi esenti.



Corte di Cassazione, Sentenza 12febbraio 2013, n. 3111.

“L'ufficio delle imposte procede alla rettificadelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il redditocomplessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono onon spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazionid'imposta indicate nella dichiarazione. (…) L'ufficio, indipendentemente dalledisposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base adelementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il redditocomplessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di talielementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile sidiscosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto delMinistro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilitele modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il redditoo il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacitàcontributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato nonrisulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. (...) Il contribuenteha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento,che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituitoin tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta allafonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loropossesso devono risultare da idonea documentazione. (…)”[art. 38 d.P.R. 600/1973].

«In tema di accertamentodelle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il redditocomplessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la provadocumentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n.600 del 1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditiesenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anchel'essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio conredditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non giàcon qualsiasi altro reddito (dichiarato)» (Cass. 6813/2009).

Ebbene, questo è quantopronunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza emessa indata 11 febbraio 2014, n. 3111.

Il fatto in breve.

Con sentenzadel 6 dicembre 2004 la Commissione Tributaria Provinciale di Matera accoglievail ricorso proposto da un contribuente avverso un avviso di accertamento con ilquale “l'Agenzia delle Entrate del capoluogo lucano, per l'anno 1997, avevadeterminato sinteticamente –ai sensi dell' art. 38 dpr 600/73 - un redditotassabile - ai fini IRPEF ed ILOR – di gran lunga più elevato rispetto a quellodenunciato; e “siffatto accertamento si fondava su indici sintomatici dellacapacita contributiva costituiti dal possesso dell'abitazione principale, di 5 abitazioni secondarie e di un'autovettura(…) nonché dall'incremento patrimoniale derivante dal finanziamento,(…) ,effettuato dal contribuente nell'anno 1997, nei confronti di una societàpartecipata (…)"

Ebbene, avverso lapredetta sentenza, proponeva formale appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Potenza, l'Ufficio esattore.

Codesta commissione tributaria,tuttavia, rigettava il ricorso, rilevando che “afronte di un accertamento sintetico fondato su presunzioni semplici, la parteaveva fornito idonea prova della disponibilità di somme derivanti dadisinvestimenti e , quindi, della disponibilità di redditi esenti; nellospecifico, aveva provato - con documenti inoppugnabili- di avere, nel periodoimmediatamente precedente, alienato un fabbricato (…) e disinvestito titoli diStato(…) ; tale liquidità, secondo la CTR, era idonea ad effettuare versamentiin conto capitale nella società partecipata di cui sopra; spettava, dunque,all'Ufficio ricorrente, dimostrare che quei redditi erano stati investiti inmaniera diversa dal finanziamento della società”.

Si giungeva,pertanto, dinanzi ala Suprema Corte romana, la quale anch'essa rigettava ilricorso perché infondato e affermava il principio secondo il quale, "in tema di accertamento delle imposte sui redditi,qualora l'Ufficio delle imposte, determini sinteticamente il redditocomplessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, alcontribuente basta dimostrare la disponibilità di redditi esenti o di redditisoggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta".

Data: 17/02/2014 14:00:00
Autore: Sabrina Caporale