Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi dopo l'accettazione del piano di rientro



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione prima, sentenza n. 3165 del 12 Febbraio 2014. LaCentrale Rischi (CR) è il servizio informativo attivo pressola Banca d'Italia finalizzato alla raccolta dei dati relativi alcredito che gli intermediari, al termine di un determinato periodo ditempo (normalmente la comunicazione deve essere fatta ogni mese)vantano nei confronti dei propri clienti. Tale sistema ha comeobiettivo ultimo il rafforzamento della stabilità finanziariadell'intero sistema creditizio, attuato attraverso il monitoraggiocostante delle situazioni di potenziale insolvenza deidebitori nei confronti dello stesso sistema. Ogni intermediariofinanziario ha infatti l'obbligo di comunicare alla CR le situazionicaratterizzate da elevati scoperti e in generale circostanze diinvestimenti non rientrati. Il piano di rientro è quellostrumento a disposizione dell'azienda per evitare di esseresottoposta a procedura concorsuale, concordato con i creditori –dunque, con l'istituto di credito – al fine di pianificare appuntoil rientro del finanziamento ottenuto entro un determinato periodo ditempo.


Si tratta ora dicomprendere se deve essere considerata o meno situazione diinsolvenza una circostanza caratterizzata sì da debiti insoluti, main presenza di idonee garanzie. “La segnalazione di unaposizione in sofferenza presso la Centrale Rischi (…) richiede lavalutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, enon può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito odal volontario inadempimento”. La situazione di graveinadempienza deve essere cioè equiparata a una “grave e nontransitoria difficoltà economica” che non coincide con lamera situazione di insolvenza. Questa situazione deve essereeventualmente riscontrata dalla banca attraverso l'analisi deibilanci. E' quindi illegittima la segnalazione della banca alla CReffettuata a seguito dell'accettazione di quest'ultima del piano dirientro del debito confezionato dal cliente, dì per sé garanziaidonea a scongiurare la definitività della crisi aziendale e ilricorso promosso dall'istituto di credito viene rigettato.

Data: 18/02/2014 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi