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Cassazione: legittimo il licenziamento per inidoneità se la lesione è causata da attività extralavorative



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 3224 del 12 Febbraio 2014. E'legittimo il licenziamento di un operaio il quale, dopoessersi provocato una lesione svolgendo attività extralavorative– allenatore non professionista di calcio - ha aggravato leproprie già precarie condizioni di salute? Nel caso di specie taleoperaio impugnava il proprio licenziamento, contestando la mancataapplicazione da parte dell'azienda dell'istituto del repechage.Attraverso il repechage è possibile procedere ad unreinquadramento lavorativo dell'interessato, valutato il basealle attitudini fisiche e psichiche, adibendolo a mansioni diverseche possono essere efficacemente svolte.


L'onere di provarel'impossibilità del datore a reinserire il lavoratore in altramansione spetta al primo soggetto e, nel merito, è statocorrettamente esaurito; il giudice non può “sindacare la sceltadei criteri di gestione d'impresa, espressione della libertà diiniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.”. Questa provanon è rigida essendo sufficiente che il datore di lavoro dimostricome il lavoratore non sia adibibile a nessun altro tipo di mansioneesistente presso l'azienda. Inoltre, le due consulenze tecnicheespletate nei gradi di merito hanno dimostrato come la riduzionedell'abilità al lavoro del dipendente sia stata effettivamentecausata dallo svolgimento dell'attività sportiva e non dall'impiegopresso l'azienda; “non può addebitarsi al datore di lavoro ildanno che comunque si sarebbe verificato indipendentemente dalla suacondotta”. Il ricorso è rigettato.

Data: 17/02/2014 09:40:00
Autore: Licia Albertazzi