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Cassazione: la carenza di requisiti aziendali per la tutela reale deve essere provata nel corso della causa di merito



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 3026 dell'11 Febbraio 2014. Latutela reale è quella cautela particolare riservata aidipendenti di aziende con più di 15 dipendenti ed ha propria radicenormativa nell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970).Essa, nel caso in cui venga dimostrata l'illegittimità dellicenziamento, obbliga il datore di lavoro a reintegrare ildipendente licenziato, con correlato obbligo di risarcimento deldanno. La tutela obbligatoria, al contrario, è applicabile aquelle situazioni in cui mancano i presupposti per la tutela reale ecomporta, in caso di licenziamento illegittimo, la possibilità peril lavoratore licenziato di scegliere tra la reintegrazione e ilpagamento di un'indennità. Nel caso di specie un lavoratore ricorreavverso il proprio licenziamento ottenendo pronuncia di illegittimitàsia in primo che in secondo grado. Le assenze a seguito delle qualiil licenziamento sarebbe stato intimato, secondo i giudici di merito,sarebbero infatti state giustificate, il licenziamento intimatooralmente sarebbe stato nullo e quello successivo, scritto, appuntoillegittimo poiché non fondato su giustificato motivo.

Avverso la sentenzad'appello il datore di lavoro propone ricorso in Cassazione,contestando, tra gli altri, l'applicabilità dell'istituto dellatutela reale al proprio caso. In particolare egli lamenta l'assenzadei presupposti di fatto richiesti dalla legge. Allo scopo produce,pertanto tardivamente (poiché tale materiale non è stato introdottoin alcuna delle precedenti fasi processuali di merito) copia dellibro paga e del libro matricola, senza tuttavia specificarne laportata specifica. Oltre che essere inammissibili in fase dilegittimità, tali produzioni non hanno soddisfatto il principiodi autosufficienza della prova, secondo la quale l'interessatodeve indicare con precisione al giudice quali siano gli elementi,circoscritti nell'ambito delle produzioni stesse, idonei a fondare leproprie pretese. In ogni caso, i poteri officiosi del giudice dellavoro avrebbero dovuto essere ritualmente sollecitati nei precedentigradi di merito. Il ricorso è rigettato.

Data: 18/02/2014 21:40:00
Autore: Licia Albertazzi