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Uso delle cinture di sicurezza: l'esenzione deve essere documentata nei modi di legge



di Marco Massavelli - Ildolore toracico di breve durata, riscontrato dal Pronto Soccorso, nonesime dall'utilizzo dellecinture di sicurezza: taleesenzione sussiste solo se documentata nei modi di legge. E' ilprincipio di diritto che si evince dalla sentenza 9 gennaio 2014, n.259, della Corte di Cassazione Civile.


Ilcaso riguarda l'accertamento e contestazione della violazionedell'articolo 172, codice della strada, peraver circolato a bordo della propria autovettura senza tenereallacciate le cinture di sicurezza, ritenendo di esser stato in statodi necessità a causa delle condizioni di salute riscontrate dalpresidio ospedaliero. A parere della Suprema Corte di Cassazione,l'incidenza della patologia lamentata dal conducente del veicolo -refertata nel nosocomio come "doloretoracico di breve durata"– che, a parere del trasgressore escluderebbe l'antigiuridicitàdella condotta contestata, non ha invece rilevanza sulla sussistenzadell'esimente di cui all'articolo 4 della legge 689/1981.


L'articolo172, codice della strada, impone l'obbligo di utilizzare le cinturedi sicurezza in qualsiasi situazione di marcia ai conducenti epasseggeri di alcune categorie di veicoli a motore. Per quanto qui diinteresse, sono esentatidall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza(comma 8), tra gli altri (lettera e)), le persone che risultino,sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria localeo dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunitàeuropee, affette da patologie particolari o che presentino condizionifisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso deidispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la duratadi validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 delladirettiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organidi polizia di cui all'articolo 12, codice della strada.


Inmancanza della suddetta certificazionemedica, sussiste semprel'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza: il doloretoracico, soprattutto se dibreve durata, riscontrato semplicemente dal Pronto Soccorso, senzaulteriore rilascio di apposita certificazione, non esime dal loroutilizzo. E il mancato utilizzo determina l'applicazione dellarelativa sanzione prevista dall'articolo 172, comma 10, codicedella strada. In tale situazione non può ritenersi, infatti,sussistente la causa di esclusione della responsabilità, di cuiall'articolo 4, legge 689/81, concernente l'aver commesso laviolazione amministrativa instato di necessità.


L'articolo4, legge 689/1981, al comma 1, prescrive:


Art.4 (Cause di esclusione della responsabilità)

Nonrisponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fattonell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltàlegittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.


Perla definizione di “stato di necessità” ci si deve, infatti,riferire all'articolo 54, codice penale:


Art.54.

Stato di necessità.

Nonè punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costrettodalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di undanno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamentecausato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto siaproporzionato al pericolo.

Enel caso in commento, sicuramente, non può dirsi che la violazioneamministrativa, consistita nel mancato utilizzo delle cinture disicurezza, sia stata commessa per esservi stato costrettodalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di undanno grave alla persona.

Data: 14/02/2014 18:11:00
Autore: C.G.