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Cassazione: ecco il testo della sentenza che afferma l'addebitabilità della separazione al coniuge che interrompe rapporti sessuali per instaurare relazione extraconiiugale



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 2539 del 5 Febbraio2014. E' possibile addebitare la separazione al coniugeche, dopo la nascita del figlio, smette di avere rapporti sessualicon il coniuge e instaura una relazione extraconiugale?Secondo la Suprema Corte la risposta è negativa. Nel caso di specieil marito, dopo aver interrotto ogni tipo di rapporto con la moglie,ha altresì abbandonato la casa coniugale per convivere conun'altra donna.


Rigettata ladomanda di addebito della separazione in primo grado, l'interessataappella la sentenza. La controparte, dopo aver ammesso lecontestazioni a lui ascritte, ha tuttavia precisato che, dopo lanascita del figlio, il menage familiare era andatodissolvendosi, e la decisione di andare via di casa era stata presadopo aver constatato che la situazione non era più sopportabile.Inoltre, i coniugi convenivano che dopo la nascita del figlio non vierano stati più rapporti sessuali tra di loro. La Corte d'appello,nel decidere, ha ribadito che “l'addebito della separazionepresuppone non solo la violazione dei doveri coniugali derivanti dalmatrimonio ma anche la prova, a carico del coniuge che richiede lapronuncia di addebito, del nesso di causalitàtra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza”.Tale prova non era stata prodotta dall'interessata. La relazioneextraconiugale non poteva quindi ritenersi la causa della rottura delmatrimonio.


LaCassazione, su ricorso della moglie, ritiene lo stesso infondato e sipronuncia in camera di consiglio. Dopo aver ribadito la correttezzadelle considerazioni fatte dal giudice del merito aggiunge che“l'abbandono della casa familiare, che di per sé costituisceviolazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa diaddebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità dellaconvivenza, non concreta tale violazione se si provi (…) che esso èstato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quandoil suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cuil'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia giàverificata, ed in conseguenza di tale fatto”. Non è dunqueaddebitabile al coniuge la separazione che non si provi sia avvenutaa causa della sua relazione extraconiugale, e non per motivistrettamente inerenti l'intollerabilità della convivenza familiare.

Data: 14/03/2014 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi