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Cassazione: arriva l'eredità? Legittima la revoca dell'assegno di mantenimento



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione sesta, ordinanza n. 2542 del 5 Febbraio 2014. Possonoi beni acquisiti dopo la separazione o il divorzo, provenienti da unasuccessione ereditaria, essere valutati al fine di stabilirela capacità economica dell'onerato di assegno dimantenimento?

La Suprema Corte siesprime in senso affermativo, limitando tuttavia l'incidenza deglistessi (i quali, tuttavia, non possono certo essere presi inconsiderazione ai fini di valutare il tenore di vita matrimonialetenuto in pendenza di matrimonio, proprio perchè l'aumentopatrimoniale è avvenuto in un momento successivo). Lo stessoragionamento deve aversi con riguardo al beneficiario dell'assegno dimantenimento: nel caso fosse tale soggetto a ricevere beni ineredità, come nel caso di specie, allora sarebbe legittima larichiesta di modifica o di revoca di versamento di assegno asuo favore avanzata da parte dell'onerato.

La Cassazione non puòpiù entrare nel merito della questione; non è possibile procederequindi a un nuovo esame degli assetti patrimoniali di ciascuno deiconiugi. Il ricorso proposto dalla moglie beneficiaria dell'assegno èrigettato, proprio perchè non è possibile non prendere inconsiderazione tale intervenuta modifica patrimoniale, in sensopositivo, di per sé idonea a costituire una rendita autonomain grado di far fronte ai bisogni della donna, prima garantitidall'assegno di mantenimento. Secondo i calcoli del giudice delmerito, avallati dalla Cassazione, la rendita complessiva adisposizione della donna sarebbe di 274mila euro, con un possibileutilizzo mensile di oltre 2000 euro per almeno dieci anni.

Data: 07/02/2014 14:30:00
Autore: Licia Albertazzi