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Cassazione e licenziamento collettivo: sui requisiti del provvedimento e sulla genericità della comunicazione di licenziamento



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 2298 del 3 Febbraio 2014. Inquesta sentenza la Suprema Corte affronta le problematiche,procedurali e sostanziali, legate alla legittimità deilicenziamenti collettivi. Impugna il provvedimento dilicenziamento collettivo, contestandone la legittimità per carenzadi trasparenza in merito ai criteri selettivi utilizzati, uno degliex dipendenti colpito dal licenziamento stesso. Se in primo grado ilTribunale constatava la genericità della comunicazione dilicenziamento, tale decisione veniva ribaltata in appello.L'interessato ricorre dunque in Cassazione.


La Suprema Corte, nelpronunciarsi circa la fondatezza del ricorso, afferma che l'art. 4comma 9 della legge 223/1991 (norme in materia di cassaintegrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione didirettive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altredisposizioni in materia di mercato del lavoro) applicabile alcaso di specie ratione temporis, determina la proceduracorretta che datore di lavoro e organizzazionisindacali devono porre in essere in caso di licenziamenticollettivi. In particolare la norma contempla che “contestualmentealla comunicazione dei recessi il datore deve comunicare per iscrittol'elenco dei lavoratori licenziati (recante l'analiticadescrizione della posizione soggettiva di ognuno e lemodalità con cui sono applicati i criteri di scelta)all'Ufficio regionale LMO, alla Commissione regionale per l'impiego ealle organizzazioni sindacali che hanno ricevuto la comunicazione diapertura della procedura di mobilità e hanno partecipatoall'incontro per l'esame congiunto”. Dall'esamedei documenti prodotti in corso di causa, tuttavia, risultano nonessere stati rispettati i parametri sopra evidenziati. L'indicazionedei criteri di scelta deve infatti essere puntuale al fine diconsentire sia alle oo.ss. che ai singoli lavoratori interessati diverificare, passo passo, le procedure poste in essere, proprionell'ottica di tutelare le parti deboli del rapporto di lavoro. Lasentenza impugnata è cassata con rinvio per un nuovo esame da partedella Corte d'appello, in diversa composizione, esame che dovràessere eseguito tenendo conto del principio di diritto enunciato.

Data: 09/02/2014 12:30:00
Autore: Licia Albertazzi