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Cassazione: licenziamento collettivo illegittimo se l'indicazione delle modalità per la scelta dei lavoratori da licenziare non è puntuale



"Lacomunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della L. 23.07.91 n. 223, nel momentoin cui fa obbligo al datore di indicare puntualmente le modalità con le qualisono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, intendeconsentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agliorgani amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione dicollocamento in mobilità e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal finenon è, dunque, sufficiente la trasmissione dell'elenco dei lavoratorilicenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con leorganizzazioni sindacali, né la predisposizione di un meccanismo diapplicazione in via successiva dei vari criteri, mentre è necessariocontrollare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti sianostati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso incui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se sianostati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa perl'individuazione dei dipendenti da licenziare".

E' quantoribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 2298 del 3 febbraio2014, ha accolto il ricorso di un lavoratore licenziato nell'ambito di unaprocedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. 23.07.1991 n. 223.

Si legge nellasentenza come l'applicazione del principio di diritto ribadito dalla SupremaCorte, comporta che "il giudicante proceda ad analitico riscontro delcontenuto della comunicazione scritta e delle indicazioni richieste dalla normadi legge, verificando se esiste la puntuale indicazione (secondo l'esplicitaformulazione dell'art. 4, c. 9) dei criteri di scelta, così come indicati dalsuccessivo art. 5, c. 1, della stessa legge n. 223 (che richiama i criteridelineati dai contratti collettivi, oppure, in mancanza, i criteri dei carichidi famiglia, dell'anzianità, delle esigenze tecnico-produttive edorganizzative). In altre parole, il giudice deve verificare se le indicazionicontenute nella comunicazione abbiano effettiva rispondenza con il modelloindicato dalla normativa collettiva o con il modello indicato dalla legge e sei meccanismi operativi indicati portino effettivamente all'individuazioneconcreta dei licenziati, sulla base dei parametri assegnati ai vari criteri edell'ordine di priorità fra i criteri stessi, in modo da pervenire ad unagraduatoria dei lavoratori interessati sulla base di punteggi assegnati."

Secondo igiudici di legittimità, nel caso di specie, il giudice di merito si è sottrattoa questo compito, effettuando una verifica solo parziale quanto formale dellemodalità di selezione, limitandosi ad un esame esterno del modello recante lemodalità di selezione dei lavoratori, ma senza verificare se le indicazioni ivicontenute consentano effettivamente la redazione di una graduatoria.

Data: 06/02/2014 12:00:00
Autore: L.S.