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La nascita di un figlio da relazione extraconiugale non è causa di addebito della separazione se preesiste un contesto di convivenza meramente formale



Di Maurizio Tarantino

Cassazione Civile n. 929 del 17 gennaio 2014.

L'addebitodella separazione è una sorta di sanzione contro la violazione dei doveri familiarie coniugali da parte del marito o della moglie. Va precisato che la sentenza diseparazione con addebito al marito o alla moglie presenta notevoli differenzecon la “separazione per colpa” che èstata poi abolita con la riforma del diritto di famiglia del 1975.

La Cortedi Cassazione più volte si è occupata del tradimento ed ha semprericordato che l'infedeltà coniugale può comportare l'addebito della separazione solose si dimostra che la relazione extraconiugale è stata la causa della crisi dellacoppia e non la sua conseguenza.

Insostanza deve essere stata la relazione extraconiugale ad aver rotto l'equilibriodi una serena vita di coppia. Quindi, nel momento in cui l'intollerabilitàdella convivenza tra i due coniugi sia determinata da comportamenti di uno deidue che violano i doveri del matrimonio (exart.143 Codice Civile), un coniuge può richiedere al Giudice di addebitareall'altro la separazione.

In buona sostanza bisogna dimostrare il nesso di causalità tral'infedeltà e il naufragio del matrimonio.

Orbene,premesso quanto innanzi esposto, nel caso de quo la Suprema Corte diCassazione con la sentenza n. 929 del 17 gennaio 2014 ha ritenutoche la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveriche l'art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessarioaccertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nelladeterminazione della crisi coniugale.

Nellavicenda in esame, il Tribunale di Rieti con sentenza del 2009 pronunciava la separazione personale deiconiugi, dalla cui unione erano nati due figli ormai maggiorenni edautosufficienti. Con la stessa decisione veniva rigettata la domanda di addebitoproposta dalla moglie, escludendosi la prova del nesso di causalità fra laviolazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito che aveva intrattenutouna relazione adulterina dalla quale nell'anno 1994 era anche nata una fi­glia.

Invece, nella loro diversa valutazione, i giudici della Corte di Appello diRoma, avevano riconosciuto come la vita coniugale era apparsa serena sino almomento dell'apprendimento, da parte della moglie della nascita di un'altrafiglia per il marito, e ciò in quanto proprio da quel momento, anche sesuccessivo nel tempo sia rispetto alla nascita che all'instaurarsi del rapportoextra coniugale, la circostanza “dell'apprendimentodella notizia dell'adulterio e della nascita della prole” costituiva ilpunto di caduta della violazione dei doveri connessi all'art. 143 del codice.

Nelconfermare il ragionamento della Corte di Appello della Capitale, e nelrigettare i motivi del ricorso del marito, gli Ermellini ha osservato come l'attribuzionedell'addebito della separazione personale al marito, appare ineccepibilmentericondotta, dalla Corte distrettuale, al suo antecedente reprensibile contegno,caratterizzato da una relazione extra coniugale, nel cui ambito è nata unafiglia. Tali circostanze erano state a lungo nascoste alla moglie, che neera venuta a conoscenza tramite il parroco, soltanto nell'anno 2003.

Postequeste premesse, la Suprema Corte prosegue richiamando un orientamento costantedal 1982 con la Sentenza SS UU nr. 2494 secondo cui la pronuncia diaddebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c.pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se taleviolazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisiconiugale.

Allaluce di quanto esposto, la Suprema corte di Cassazione conformemente alprovvedimento impugnato, ha statuito che “nonpuò tuttavia sottacersi che il venir meno all'obbligo di fedeltà coniugale” inmodo particolare se questo venir meno, comporta la nascita di una figlia nata,appunto, fuori dal matrimonio “rappresenta una violazione particolarmente gravedi tale obbligo, che determinando normalmente l'intollerabilità dellaprosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa dellaseparazione personale dei coniugi, e quindi circostanza sufficiente agiustificare “l'addebito della separazione al coniuge che ne sia responsabile,semprechè non si constati la mancanza di un nesso tra l'infedeltà e la crisiconiugale, mediante un accertamento rigoroso” di fatti e circostanze cheportino il giudice a rilevare la preesistenza di un contesto di convivenzameramente formale, che in qualche modo quindi, tolleri la relazione extraconiugale e la nascita di altra prole”.

MaurizioTarantino

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Data: 03/02/2014 09:30:00
Autore: Maurizio Tarantino