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Cassazione: le spese per le consulenze tecniche (d'ufficio e di parte) gravano sul soccombente



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezioneterza, sentenza n. 1771 del 28 Gennaio 2014. Principio generaledi ogni provvedimento giudiziale – salvo i casi stabiliti dallalegge – è che ogniatto deve essere motivato. Il giudice di legittimità – oltreche al giudice del merito – può infatti procedere ad un controllosulla logicità e la ragionevolezza della motivazione,individuando altresì i casi in cui la stessa sia del tutto carente.E' ciò che ha fatto la Suprema Corte nella sentenza in oggetto,riguardante impugnazione di sentenza resa dal giudice del merito inesito a giudizio di opposizione ad esecuzione immobiliare.

Secondo giurisprudenzacostante, le spese per il c.t.u. rientrano “tra quelle al cuirimborso ha diritto la parte vittoriosa”. Non si capisce quindicome abbia potuto il giudice dell'opposizione, in fase di merito, puraccogliendo parzialmente l'opposizione e condannando di conseguenzail creditore procedente alla rifusione delle spese processuali, porreprovvisoriamente a carico di entrambe le parti le spese diconsulenza tecnica d'ufficio. Va cassata la sentenza impugnatalimitatamente all'omessa pronuncia del giudice del merito,relativamente alla liquidazione delle spese di c.t.u. e consulenza diparte (poiché anche di queste spese la parte vittoriosa ha dirittoal rimborso, stante la sua natura di allegazione difensivatecnica). La mancata motivazione della liquidazione provvisoria acarico di entrambe le parti contrasta con il principio generale dellasoccombenza, relativamente al pagamento delle spese di lite.

Data: 07/02/2014 18:10:00
Autore: Licia Albertazzi