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Cassazione: se la causa è di “facile trattazione” all'avvocato spetta l'onorario minimo



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione terza, sentenza n. 1972 del 29 Gennaio 2014.Interessante pronuncia della Cassazione in tema di criterigiudiziali di liquidazione degli onorari al legale. Se la causa è“lineare”, non presenta cioè elementi di difficoltà esplicitàné implicita – perchè, ad esempio, come nel caso di specie, latrattazione della causa si può definire “seriale” - è legittimoliquidare l'onorario minimo all'avvocato.


Il caso in oggettoriguarda una controversia sorta in materia di risarcimento deldanno da circolazione stradale, tema che gode, a grandi linee, diorientamenti giurisprudenziali costanti, e che attualmente non hasubito forti interventi normativi. Nella specie la danneggiatariportava danni alla vettura a seguito di incidente stradaleverificatosi a causa del difettoso funzionamento di impiantosemaforico. L'interessata conveniva dunque in giudizio, oltre agliautomobilisti concorrenti, il Comune responsabile (che a sua voltachiamava in giudizio l'impresa appaltante, responsabile dei lavoriall'impianto). In primo grado il giudice di pace liquidava allaricorrente una certa somma a titolo di risarcimento; somma diminuitain sede d'appello. Avverso tale sentenza l'interessata proponevaricorso in Cassazione.


La Suprema Cortechiarisce come, ex art. 75 c.p.c., sia onere del difensore presentarein corso di causa la propria nota spese, da allegare alfascicolo di parte. Tale nota non è tuttavia vincolante per ilgiudice, il quale “nel condannare la parte soccombente allarifusione delle spese in favore di quella vittoriosa (art. 91, commaprimo, c.p.c.) può tuttavia escludere la ripetizione delle speseritenute eccessive o superflue (art. 92, comma primo, c.p.c.)”.Inoltre, secondo la disciplinadell'ordinamento forense vigente all'epoca dei fatti, era facoltàdel giudice ridurre– in maniera non superiore alla metà rispetto alle somme indicatenei tariffari forensi – l'importo degli onorari, laddove la causarisulti di “faciletrattazione”.L'importante è che tale decisione del giudice risulti motivata.Circostanza effettivamente avvenuta; ad essere cassato è invecel'importo liquidato dal giudice che, secondo i calcoli della Corte,sarebbe stato inferiore alla metà.

Data: 31/01/2014 21:44:00
Autore: Licia Albertazzi