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Cassazione: legittima l'azione dell'amministratore a tutela del bene comune anche in assenza di autorizzazione assembleare



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 1956 del 29 Gennaio 2014. Ilpotere di tutelare l'integrità della cosa comune, previstodalla legge (artt. 1130 e 1131 cod. civ.) in capo all'amministratoredi condominio, è da intendersi in senso estensivo. Per tuteladel bene comune, in generale, si intendono tutte quellecircostanze idonee ad incidere sull'interesse della collettività deicondomini alla conservazione delle parti comuni. Così, nellasentenza in oggetto, la Suprema Corte ha ritenuto legittima l'azionelegale dell'amministratore, posta in essere in assenza dispecifica autorizzazione assembleare, esperita nei confronti delproprietario esclusivo che ha realizzato opere edilizie senzarispettare le distanze legali.


Nel caso in oggetto ilcondomino – subentrato al proprietario originario che nel frattempoera fallito - condannato sia in primo che in secondo grado digiudizio, propone ricorso in Cassazione lamentando la circostanza chel'amministratore, legale rappresentante in causa del condominio, nonavrebbe avuto alcuna legittimazione ad agire. In questo caso tuttavial'interesse del condominio prevale su quella del singolo condomino adottenere idonea istanza d'azione. “L'azione proposta dalcondominio aveva la finalità di tutelare l'integrità della cosacomune così che essa andava qualificata tra gli atticonservativi che, a mente del combinato disposto degliartt. 1130, 1 comma n. 4 e 1131, 1 comma cod. civ., l'amministratorepuò porre in essere senza la previa autorizzazione dell'assemblea”.Viene quindi citata numerosa giurisprudenza precedente dellaCassazione civile. Il ricorso è dunque rigettato.

Data: 03/02/2014 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi