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Guida in stato di ebbrezza: punibile l'enologo negligente. Il testo della sentenza



di Luigi Del Giudice - L'inalazione di fumi di alcol non esclude la punibilità perguida in stato di ebbrezza, se l'enologo ha anche assunto bevande alcoliche.  Considerata la prevedibilità della inalazione,regole di diligenza gli avrebbero dovuto consigliare di non assumere alcol pervia orale, onde evitare la sinergia tra le sostanze.

L'articolo 186 delcodice della strada vieta la guida in stato di ebbrezza dovuta all'uso dibevande alcoliche. Poiché il reato è contravvenzionale, esso è punibile anche atitolo di colpa. Ne consegue che la mancanza di diligenza incide sullavalutazione della colpevolezza dell'agente, il quale deve evitare di assumerebevande alcoliche quando esse possono avere una pericolosa sinergia coneventuali altre sostanze assunte precedentemente o in modo concomitante.
Dunque l'assunzione di "bevande" in ogni caso non è consentita quandovi è il pericolo che, in sinergia con altre sostanze, si determini il pericoloper la incolumità pubblica connesso all'ebbrezza alcolica.

Corte di Cassazione, , 17 gennaio 2014, n. 1882
Presidente Brusco – Relatore Izzo

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 1842013 la Corte di Appello di Torino confermava lapronuncia di condanna di primo grado con la quale V.C. era stato condannato perla contravvenzione di cui all'art. 186, lett. b), C.d.S. per guida in stato diebbrezza di un'auto Audi 4, con tasso alcolemico rilevato di gl 1,31 e 1,24(acc. in Alba il 28102008). Con la sentenza di appello la pena irrogataveniva ridotta e sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell'imputato, lamentando:
2.1. la erronea applicazione della legge per avere il giudice di meritoconfermato la condanna ritenendo applicabile la norma di divieto anche allamera inalazione di fumi di alcool (che l'imputato assumeva in quanto enologo),superando la letterale tassatività dell'art. 186, ove la punibilità del fatto èancorata all'uso di "bevande" alcoliche. L'interpretazione data dallaCorte di merito alla disposizione e l'assimilazione della condotta illecitaall'inalazione di fumi, vulnerava il principio di legalità ed il suo corollariodi determinatezza e tassatività; nonché integrava una violazione del principiodi colpevolezza, laddove il preteso minimo coefficiente psichico di colpa, nonpuò prescindere dalla conoscibilità di un preciso precetto, violando il qualesi incorre nella sanzione penale.
2.2. la erronea applicazione della legge laddove, anche a voler ammettereesserci stata una sinergia tra l'assunzione di un paio di bicchieri di vino el'inalazione di fumi, a cui era esposto l'imputato per l'attività di lavorosvolta, era necessario distinguere la incidenza delle due diverse assunzioni dialcool, al fine di determinare quale fosse la entità del tasso alcolemicoriferibile alle bevande.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va premesso che l'art. 186 vieta la guida in stato di ebbrezza dovuta all'usodi bevande alcoliche. Poiché il reato è contravvenzionale, esso è punibileanche a titolo di colpa. Ne consegue che la mancanza di diligenza incide sullavalutazione della colpevolezza dell'agente, il quale deve evitare di assumerebevande alcoliche quando esse possono avere una pericolosa sinergia coneventuali altre sostanze assunte precedentemente o in modo concomitante.
Nel caso di specie, con coerente e logica motivazione, il giudice di merito haevidenziato che era certo che l'imputato avesse assunto bevande alcoliche,tenuto conto delle sue stesse dichiarazioni. Pertanto ininfluente era che, comeenologo, avesse nel corso dell'attività di lavoro inalato fumi di alcol, inquanto considerata la prevedibilità della inalazione, regole di diligenza gliavrebbero dovuto consigliare di non assumere alcol per via orale, onde evitarela sinergia tra le sostanze. Peraltro, le sentenze di merito evidenziano comelo stato di ebbrezza sia stato rilevato alle ore 01,30, pertanto a rilevantedistanza di tempo dalla cessazione dell'attività lavorativa, ponendo quindi indubbio la stessa circostanza di fatto posta alla base della tesi difensivasostenuta dall'imputato.
Va in ogni caso rilevato che le sentenze di merito non violano in alcun modo ilprincipio di legalità, in quanto non viene in alcun modo equiparatal'assunzione di "bevande" alla inalazione di fumi di alcol; in essesi attribuisce rilievo alla circostanza che l'assunzione di "bevande"in ogni caso non è consentita quando vi è il pericolo che, in sinergia conaltre sostanze, si determini il pericolo per la incolumità pubblica connessoall'ebbrezza alcolica.
Tale condotta negligente, posta in essere da persona che, per la professioneche svolge, ha coscienza della inalazione dei fumi di alcol, rende ilcomportamento rimproverabile, dal che la sussistenza dell'ulteriore elementocostitutivo del reato quale è la "colpevolezza".
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Dott. Luigi DelGiudice

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Data: 27/01/2014 08:30:00
Autore: Luigi Del Giudice