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Maltrattamenti in famiglia: non c'e' reato se le violenze si riferiscono a fatti episodici ed occasionali



Quando le violenze sono episodiche ed occasionali non c'è reato di maltrattamenti in famiglia.

Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione,sezione VI, sul ricorso proposto avverso l'ordinanza di misura cautelare di cuiall'art.282, c.p.p., disposta dal Gip del Tribunale competente, nei confrontidi un uomo indagato del reato di maltrattamenti in famiglia.

Già il Tribunale del riesame, alla luce dei fatti edelle testimonianze raccolte, confermava l'applicazione della misura cautelare de quo; con ciò ritenendo sussistenti incapo all' uomo presunto responsabile dei maltrattamenti in danno dei familiari, i gravi indizi di colpevolezza per il reato ascrittogli.

Nella specie, i fatti denunciati, si riferivano atre episodi di violenza: due avvenuti nei confronti del figlio minore el'ultimo ai danni della moglie.

Il primo aveva luogo nel 2010 e si concretava in unpugno violentemente sferrato dall'uomo al figlio, il quale riportava comeconseguenza della aggressione un evidente ematoma.

Il secondo, più violento, avveniva soltanto nell'anno2011 e si concretizzaava nelle forme di una “brutale aggressione” a seguito dellaquale – come poi, attestato dal referto medico e dalla testimonianza di unapersona estranea al contesto familiare, la vittima riportava tumefazione e sanguinamentodel labbro, oltreché la mobilità di due denti e dolore alla mandibola.

Tra questi due episodi si collocava, infine, l'ultimo, quellocagionato ai danni della donna sua convivente, nonché coniuge.

Ebbene, la gravità dei fatti e delle circostanze portavail Tribunale del riesame di Roma, a confermare lamisura cautelare adottata.

Ciò nonostante e contrariamente a quanto sin orapremesso, la Cassazione concludeva per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto,dichiarava l'annullamento della misura cautelare de quo.

Queste le argomentazioni.

Alla luce della ricostruzione dei momenti salientidella vicenda (…) “sembra di poter agevolmente desumere come i comportamentiprovocatori e/o violenti ascritti all'indagato si riducano a tre nell'arco diun triennio, in un contesto familiare e coniugale in costante deterioramento pervia sia dei rapporti di segno negativo tra padre e figlio, siadell'allentamento del vincolo coniugale determinante l'instaurazione di duerelazioni extraconiugali da parte della donna”.

“Così fissati i termini fattuali della vicenda eferma restando la sussistenza di un sufficiente quadro di gravità indiziaria adessi riferita, non sembra però possibile poterli complessivamente ricomprenderein un contesto unitario, normativamente connotato dalla figura di reato dimaltrattamenti contro familiari e conviventi delineata dall'art. 572 c.p”.

“Il reato dequo, richiede, infatti, per la sua configurazione, una serie abituale dicondotte che possono estrinsecarsi in atti lesivo dell'integrità psico-fisica,dell'onore, del decoro o do mero disprezzo e prevaricazione del soggettopassivo, attuati anche in un arco temporale ampio, ma entro il quale possonoagevolmente essere individuati come espressione di un costante atteggiamentodell'agente di maltrattare o denigrare il soggetto passivo.

Secondo la giurisprudenza elaborata da questaSezione, invece, fatti occasionali ed episodici, pur penalmente rilevanti inrelazione ad altre figure di reato (ingiurie, minacce, lesioni) determinati dasituazioni contingenti (ad es. rapporti interpersonali connotati da permanenteconflittualità) e come tali insuscettibili di essere inquadrati in una corinceunitaria, non possono assurgere alla definizione normativa di cui all'art. 572c.p. (Cass. pen., sez. VI, N. 37019 del 27/05/2003; sez. VI, n. 45037 del2/12/2010)”.

Se deduce pertanto che i giudici del riesame hannofatto cattiva applicazione dell'art. 572 c.p., “specie in un contestofamiliare, caratterizzato dal progressivo indebolimento dei rapporti coniugali(denunziante e indagato essendo oggi separti per iniziativa del ricorrente) purinframezzato da tentativi pi o meno concreti di riavvicinamento affettivo degliinteressati”.

L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto,annullata.

Data: 23/01/2014 10:00:00
Autore: Sabrina Caporale